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3/12 La riforma del lavoro/Licenziamenti collettivi

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    3/12 La riforma del lavoro/Licenziamenti collettivi

    Stop alla reintegra se c’è violazione di procedure o di criteri di scelta

    L’indennizzo previsto per i licenziamenti individuali si applicherà anche per i licenziamenti collettivi, in caso di violazione di procedure o dei criteri di scelta, si applica sempre il regime dell’indennizzo economico valido per gli individuali (da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità). Se il licenziamento collettivo è intimato senza l’osservanza della forma scritta la sanzione resta quella della reintegra (come per gli individuali). Tutto ciò vale per i soli assunti con il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Per gli altri si applica la normativa vigente, ovvero la lege 223 del 1991: per questi lavoratori scatta la reintegra più l’indennità risarcitoria fino a 12 mesi se si violano i criteri di scelta, l’indennizzo tra 12 e 24 mesi se si sbaglia la procedura.

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