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2/12 La riforma del lavoro/Licenziamenti disciplinari

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    2/12 La riforma del lavoro/Licenziamenti disciplinari

    Reintegra ma solo se c’è l’insussistenza del fatto contestato

    Se il giudice accerta che non ricorrono gli estremi per il licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, dichiara estinto il rapporto di lavoro e sanziona il datore di lavoro con il pagamento di un’indennità di 2 mensilità per ogni anno di servizio (almeno 4 e non oltre 24 mensilità). Se in giudizio viene dimostrata l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore (senza alcuna valutazione sulla sproporzione del licenziamento), scatta la reintegra del lavoratore che ottiene un risarcimento (non oltre 12 mensilità). In base alla legge Fornero, applicata ai contratti in essere, per un licenziamento disciplinare illegittimo l’impresa deve pagare un’indennità tra 12 e 24 mesi, ma se il licenziamento è fondato su fatti falsi o nel Ccnl è prevista una sanzione minore (sospensione) viene disposta la reintegra più indennità fino a 12 mesi.

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