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1/12 La riforma del lavoro/Licenziamenti economici

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    1/12 La riforma del lavoro/Licenziamenti economici

    Indennità crescente in base all’anzianità Tetto a 24 mesi

    Se il giudice accerta che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dichiara estinto il rapporto di lavoro condannando il datore di lavoro a pagare un’indennità crescente, in base all’anzianità di servizio. L’indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, è pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità. Questo regime si applica ai neoassunti con contratto a tutele crescenti. Per i vecchi assunti, in base alla legge Fornero il giudice condanna l’azienda al pagamento di un’indennità tra 12 e 24 mesi, ma se riscontra la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento economico dispone la reintegra, il pagamento di un risarcimento fino a 12 mensilità con il versamento dei contributi.

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