Italia

Falso in bilancio, il testo dell’emendamento del Governo

  • Abbonati
  • Accedi
Attualità

Falso in bilancio, il testo dell’emendamento del Governo

Emendamenti governativi al disegno di legge S19 e abbinati, testo della Commissione

1) articolo 7: sostituire l'articolo con il seguente:
Art. 7
(Modifiche all'articolo 2621 del codice civile)

L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2621. - (False comunicazioni sociali). - Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono informazioni non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le informazioni, false o omesse, riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.»

2) Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:
Art.7-bis
(Introduzione degli articoli 2621-bis e 2621-ter)

Dopo l'articolo 2621 del codice civile sono inseriti i seguenti:
«Art. 2621-bis. (Fatti di lieve entità)- Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
Art. 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità)- Ai fini della non punibilità per particolare tenuità di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta anche se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ».

3) Articolo 8: sostituire l'articolo con il seguente:
Art.8
(Modifiche all'articolo 2622 del codice civile)

L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2622. (False comunicazioni sociali delle società quotate) - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono informazioni non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.
Ai fini del comma precedente, alle società indicate sono equiparate: a) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; b) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; c) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; d) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
Quanto previsto dai commi precedenti si applica anche se le false o omesse informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.».

4) Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:
Art. 8-bis
(Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari)
1. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'alinea è sostituito dal seguente: «In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:»;
b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;»;
c) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;»;
d) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;»;
e) la lettera c) è abrogata.

© Riproduzione riservata