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5/6 Rientro capitali, le regole / Metalli, gioielli e opere d'arte

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    Solo in casi limitati esiste una documentazione dell'acquisto (tipicamente, la ricevuta da parte delle case d'aste o delle gallerie). Nella maggior parte dei casi si tratta di beni appartenenti al contribuente da così tanti anni che non esiste alcun documento probatorio sulla data di provenienza. In alcuni casi l'esistenza a una certa data potrebbe essere giustificata da polizze di assicurazione ovvero da partecipazioni a mostre o da segnalazioni nell'ambito di libri. La questione assume poi rilievo anche ai fini del quadro RW: in linea di principio questi beni devono essere indicati al costo di acquisto, in assenza conta il valore di mercato: per gli anni precedenti il 2013 la circolare 45/E del 2010 aveva chiarito che «qualora il costo di acquisto non sia documentabile si deve riportare il valore normale del bene eventualmente risultante da un'apposita perizia di stima». La circolare 38/E del 2013 (paragrafo 1.4.2) è sostanzialmente allineata.

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