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10/17 Ecoreati/A carico del condannato il ripristino dello stato dei luoghi

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    Il successivo articolo (452-duodecies) stabilisce che, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei nuovi delitti ambientali, il giudice debba ordinare il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendo l'esecuzione di tali attività a carico del condannato e delle persone giuridiche obbligate al pagamento delle pene pecuniarie in caso di insolvibilità del primo (ex articolo 197 del codice penale). La disposizione prevede una più puntuale disciplina della procedura di ripristino dei luoghi attraverso il rinvio alle disposizioni del Codice dell'ambiente che già prevedono la misura. I commi 2 e 3 dell'articolo 1 del provvedimento in esame modificano, rispettivamente, gli articoli 257 e 260 del Codice dell'ambiente. Nel dettaglio il comma 2 modifica l'articolo 257 del Codice, in materia di bonifica dei siti, ed è strettamente collegato all'introduzione del nuovo articolo 452-decies del codice penale sul ravvedimento operoso. Viene anteposta al comma 1 dell'articolo 257 la clausola di salvaguardia “salvo che il fatto costituisca più grave reato”; è, inoltre, circoscritto, al comma 4, ai soli reati contravvenzionali l'ambito della condizione di non punibilità ivi contemplata. In tema di confisca obbligatoria e per equivalente, il comma 3 dell'articolo 1 aggiunge all'articolo 260 del Codice dell'ambiente un nuovo comma 4-bis (di contenuto analogo alla disposizione introdotta all'articolo 452-undecies) in relazione alla commissione del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

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