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2/8 Figli non riconosciuti /Arriva il diritto di interpello

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    Arriva un diritto all'interpello. L'istanza di interpello può essere presentata una sola volta, al tribunale per i minorenni del luogo di residenza del figlio. In mancanza di revoca, il figlio non riconosciuto può chiedere al tribunale dei minori di contattare la madre per verificare se intende mantenere l'anonimato. Va assicurata la massima riservatezza (resta l'obbligo del segreto) tenendo conto di età, stato di salute psico-fisica e condizioni familiari e socio-ambientali della donna. Per l'interpello si ricorre preferibilmente ai servizi sociali. Di fronte all'interpello, la madre può revocare l'anonimato o confermarlo. In quest'ultimo caso, rimarrà definitivamente sconosciuta e il tribunale autorizzerà solo l'accesso alle informazioni di carattere sanitario. L'interpello varrà solo per le informazioni sanitarie anche nel caso in cui la madre, alla maggiore età del figlio, abbia riconfermato di non voler essere nominata.

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