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1/8 Figli non riconosciuti/A 18 anni l'accesso alle informazioni sulle…

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    1/8 Figli non riconosciuti/A 18 anni l'accesso alle informazioni sulle proprie origini

    Il figlio che non viene riconosciuto alla nascita, al compimento dei 18 anni, può chiedere al tribunale dei minori di accedere alle informazioni sulle proprie origini e sull'identità dei genitori biologici qualora la madre naturale abbia revocato l'anonimato o sia deceduta. L'accesso è consentito: nei confronti della madre che abbia successivamente revocato la volontà di anonimato; nei confronti della madre deceduta.

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