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Decreto fallimenti, «sì» della Camera alla fiducia. Ecco…

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venerdì voto finale a montecitorio

Decreto fallimenti, «sì» della Camera alla fiducia. Ecco le misure in campo

Via libera della Camera alla fiducia posta dal governo lunedì notte al decreto legge in materia fallimentare, civile e processuale civile. I sì sono stati 355, i no 188, un astenuto. Dopo la fiducia saranno esaminati i circa 130 ordini del giorno presentati, prevalentemente dal Movimento Cinque Stelle. Il voto finale è fissato per domani alle 13. Ed è stato già stabilito l’approdo in Aula al Senato del provvedimento nella settimana dal 3 al 7 agosto.

De Vincenti: «Dl importante per riattivare il credito per le imprese»
Da Lega e M5S gli interventi più duri contro il decreto, ma soprattutto contro la decisione di porre la fiducia su un testo tanto ampio e variegato su cui - hanno sostenuto in Aula Barbara Saltamartini per il Carroccio e Francesca Businarolo per il Movimento - sarebbe servita una discussione parlamentare molto approfondita. «La fiducia è stata posta perché vogliamo accelerare al massimo», ha spiegato ieri il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti. «È un dl molto importante - ha aggiunto - perché consente di sbloccare una serie di crediti incagliati e quindi di riattivare il canale creditizio per le imprese. Noi vogliamo che questo decreto legge diventi legge in tempi rapidi, prima della pausa estiva. Ormai il dibattito parlamentare aveva chiarito i punti che andavano migliorati del decreto, recepiamo le correzioni e i miglioramenti fatti in commissione, mettiamo la fiducia in modo da accelerare».

Le modifiche al concordato preventivo
Il testo interviene sulla legge fallimentare (267/1942) per facilitare il ricorso alla finanza da parte dell’imprenditore in crisi e modifica la disciplina del concordato preventivo per prevedere che possano essere presentate offerte alternative rispetto al piano di concordato per l’acquisto dell’azienda o di un suo ramo o di beni specifici. Le offerte e le proposte concorrenti, purché migliorative e comparabili, potranno essere presentate, oltre che dal debitore, anche da terzi. Il tribunale dispone la ricerca di interessati all'acquisto con un procedimento competitivo. I creditori che rappresentino almeno il 10% dei crediti possono presentare proposte di concordato migliorative quando quella del debitore non assicuri il pagamento di almeno il 40% dei crediti chirografari (30% nel caso di continuità aziendale).

Creditori pagati almeno al 20%
La proposta di concordato (ad eccezione di quello con continuità aziendale) dovrà soddisfare almeno il 20% dei crediti chirografari. Aumenta a 9 mesi il termine per l’omologazione. Per aderire alla proposta di concordato preventivo non vale più il “silenzio assenso”: i creditori che non esercitano il voto possono farlo nei 20 giorni successivi alla chiusura del verbale. In pista anche modifiche alla disciplina del curatore fallimentare per accelerare le procedure e garantirne la terzietà (chi ha concorso al dissesto non può fare il curatore); interventi su giudizi pendenti e chiusura del fallimento, con l’obbligo per i magistrati, introdotto in commissione Giustizia, di trattare con priorità le cause in cui è parte un fallimento o un concordato; chiarimenti sugli effetti dei contratti in corso di esecuzione in cui è parte il debitore che ha chiesto il concordato preventivo. Incentivi, infine, per chi ricorre alla negoziazione assistita e all’arbitrato: un credito d’imposta fino a 250 euro sul compenso versato all’avvocato o all’arbitro.

Il pacchetto “banche”
Il decreto inserisce inoltre nella legge fallimentare una norma che integra, con specifico riferimento alle banche e agli intermediari finanziari, la disciplina dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, con l’obiettivo di togliere alle banche che vantino crediti di modesta entità il potere di interdizione in relazione ad accordi di ristrutturazione che vedano l’adesione delle banche creditrici più esposte. L’intesa potrà essere chiusa se aderiscono creditori che rappresentano il 75% del credito della categoria e potranno essere concluse convenzioni su eventuali moratorie temporanee dei crediti verso una o più banche aderenti all’accordo. Sempre per le banche, il decreto modifica la disciplina fiscale delle svalutazioni e delle perdite sui crediti consentendone la deducibilità in un unico esercizio (finora erano 5 anni) e introducendo una specifica disciplina transitoria su imposte sui redditi e Irap.

Processo telematico e magistrati
Corposa la parte dedicata alla riforma delle procedure esecutive, che punta a semplificare le tutele del creditore, a modificare la disciplina dell’esecuzione forzata (prevedendo tra l’altro che gli avvisi non passeranno più dall’albo dell’ufficio giudiziario ma da un “portale delle vendite pubbliche” sul sito del ministero della Giustizia). Altrettanto poderosi gli interventi in materia di processo telematico (civile e amministrativo), nei quali rientra la misura sul trattenimento in servizio dei magistrati ordinari: si conferma che i magistrati ordinari che avranno compiuto 72 anni al 31 dicembre 2015 dovranno essere collocati a riposo entro la fine dell’anno ma si stabilisce che quanti non li abbiano ancora compiuti siano trattenuti in servizio fino a dicembre 2016. La proroga vale anche per i giudici della Corte dei conti (30 giugno 206) e per i magistrati onorari.

La norma “salva-Ilva”
Nel testo è stata infine inserita anche la norma “salva-Ilva”, originariamente contenuta in un decreto che a questo punto pare destinato a decadere (Dl 92/2015): in pratica si prevede che l’esercizio dell’attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non sia impedito dal sequestro sui beni dell’impresa titolare dello stabilimento quando la misura cautelare sia stata adottata in relazione a ipotesi di reato riguardanti la sicurezza dei lavoratori e che debba garantirsi il necessario bilanciamento tra la continuità della produzione, la salvaguardia dell’occupazione e la salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Gli stabilimenti non potranno però continuare a lavorare per più di un anno dal sequestro e soltanto se entro 30 giorni sarà predisposto un piano di tutela della sicurezza.

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