8/19 Ddl Boschi/Come cambia la composizione del Senato
Il ddl Boschi prefigura il Nuovo Senato come un organo elettivo di secondo grado, composto, al massimo, da cento membri: 95 eletti dagli organi territoriali e cinque nominati dal presidente della Repubblica (questi ultimi in carica per sette anni, non rinnovabili). Sulla composizione della futura Camera delle autonomie si è registrato lo scontro più acceso all'interno del Pd: alla fine la soluzione trovata, approvata con un emendamento a firma Finocchiaro-Zanda-Schifani-Zoeller, è stata la modifica al comma 5 dell'articolo 2 del ddl che prevede che a Palazzo Madama siederanno 74 consiglieri regionali (eletti dai Consigli regionali ma designati dai cittadini che, alle elezioni regionali, sceglieranno quali dei consiglieri regionali dovranno andare a comporre il Senato) e 21 sindaci, uno per ogni regione. Le modalità di attribuzione dei seggi e dei elezione dei membri del Senato sono regolate con legge approvata da entrambe le Camere. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due. La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti.
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