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Controllate estere, conta il tax rate

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Controllate estere, conta il tax rate

Addio alla black list delle società controllate estere (Cfc). Il tax rate nominale diventa il parametro di riferimento per individuare i Paesi a fiscalità privilegiata. Stop anche ai limiti su misura (appena modificati dal decreto internazionalizzazione) per la deduzione dei costi black list. Arriva anche in Italia il country by country report: l’obbligo per le multinazionali di dettagliare al fisco italiano l’attività economica effettiva.

Le novità per le imprese contenute nella legge di Stabilità non riguardano solo il versante interno ma anche la fiscalità internazionale. Il passaggio alla Camera del testo (come anticipato già dal Sole 24 Ore del 1° dicembre) si è arricchito di un nutrito pacchetto di misure. A cominciare dal fronte black list. Dal periodo d’imposta 2016 (quindi da Unico 2017) spariscono i vincoli posti alla deducibilità dei costi sostenuti per operazioni con controparti in Paesi a fiscalità di vantaggio. Di fatto, non ci sarà più distinzione tra i regimi di deducibilità a seconda dello Stato del fornitore. Per la dichiarazione dei redditi da presentare , invece, si applicherà il regime delineato dal decreto attuativo della delega fiscale (decreto legislativo 147/2015) in base al quale la deducibilità dei costi black list è consentita entro il limite del valore normale: sostanzialmente si tratta del valore di mercaro riconosciuto dal fisco italiano per quel tipo di transazione economica. Se, invece, si vuole dedurre un importo superiore, diventa necessario dimostrare l’effettivo interesse economico all’operazione.

Sempre dall’anno d’imposta 2016 debutta anche la nuova linea sulle controllate estere. Viene, infatti, eliminato l’elenco tassativo degli Stati con fiscalità privilegiata per l’applicazione della disciplina Cfc. Di fatto per “riconoscere” i paradisi fiscali nella tassazione delle società straniere si utilizzerà il criterio del tax rate. Più precisamente, il livello di tassazione nominale: la linea di demarcazione sarà rappresentata dalla presenza di un prelievo inferiore al 50% di quello applicabile in Italia.

A questo pacchetto si aggiunge anche l’allineamento dell’Italia alle raccomandazioni Ocse contenute nel pacchetto Beps contro l’erosione delle basi imponibili. Saranno tenute (per non incappare in sazioni che vanno da 10mila a 50mila euro) a trasmettere alle Entrate una rendicontazione Paese per Paese che riporti l’ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme con altri elementi indicatori di un’attività economica effettiva le società controllanti, residenti nel territorio in Italia (articolo 73 del Tuir) che devono redigere il bilancio consolidato, con un fatturato consolidato, conseguito dal gruppo di imprese multinazionali nel periodo d’imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno 750 milioni e che non sono a loro volta controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche. L’obbligo riguarderà anche società controllate da holding residenti in Paesi che non hanno sottoscritto accordi di scambio informativo fiscale con l’Italia.

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