Italia

Per la disclosure «fase 2» con gli accertamenti

  • Abbonati
  • Accedi
(none)

Per la disclosure «fase 2» con gli accertamenti

  • –Antonio Tomassini

La scadenza del 30 dicembre per presentare relazione accompagnatoria ed eventuali istanze integrative (anche più di una) e quella del 29 dicembre per presentare l’integrativa di Unico 2015 relativa al periodo di imposta 2014 con l’indicazione del quadro RW (e il pagamento della sanzione di 258 euro ma con la riduzione consentita dal ravvedimento) segnano la fine della prima fase dell’operazione voluntary disclosure.

Sarà tuttavia il 2016 l’anno entro il quale le Entrate dovranno presentare il conto complessivo al contribuente notificando obbligatoriamente tutti gli atti al contribuente. Proprio nel prossimo anno, infatti, si celebreranno la maggior parte dei contraddittori e verranno effettuati i versamenti necessari a completare la procedura, che si perfeziona soltanto con il pagamento integrale.

Gli accertamenti

Gli atti di accertamento (la disclosure è una procedura di accertamento generata su impulso del contribuente), con un notevole risparmio di risorse (anche finanziarie), potranno essere notificate all’indirizzo di posta elettronica certificata (pec) del professionista che assiste il cliente.

Gli atti relativi alle disclosure presentate per la prima volta a partire dal 10 novembre 2015 saranno emessi dal centro operativo di Pescara, anche se il contribuente, con separata istanza (ma si ritiene che possa valere anche l’eventuale richiesta inserita direttamente nella relazione accompagnatoria), potrà chiedere che il contraddittorio venga celebrato in una Direzione regionale a sua scelta. A tal proposito, le Entrate si stanno dotando di sale videoconferenza perché sembra che al contraddittorio, che quindi sarà a tre, parteciperanno comunque funzionari di Pescara.

I possibili scenari

Potranno verificarsi tre situazioni.

L’Agenzia concorda con le determinazioni del contribuente e invita quest’ultimo a definire la sua posizione; il contribuente paga in un’unica soluzione o in tre rate e la procedura si perfeziona.

L’Agenzia non concorda con le determinazioni del contribuente. Se vuole insistere nel perorare le sue ragioni, quest’ultimo instaura una procedura di accertamento con adesione; se la procedura va a buon fine il contribuente (che tuttavia pagherà sanzioni maggiorate rispetto all’ipotesi precedente) paga il dovuto e la procedura potrà ritenersi perfezionata;

Agenzia e contribuente non raggiungono un accordo; il contribuente potrà presentare ricorso presso la competente Commissione tributaria provinciale. Commissione relativa all’ufficio che ha emesso l’atto, a parte quelli emessi dal centro operativo di Pescara che - secondo un chiarimento fornito al Sole 24 Ore dalle Entrate - comunque dovranno essere impugnati davanti alla commissioni tributarie dove ha sede l’ufficio che “amministra” ordinariamente il contribuente (anche se sono auspicabili ulteriori chiarimenti).

Nei primi due casi l’ufficio sarà comunque tenuto, entro 30 giorni dal perfezionamento della procedura, a comunicare alla Procura competente l’esito della stessa (con peraltro il dubbio, anche qui, per le istanze lavorate a Pescara se la competenza sarà o meno della Procura della stessa città). Nel terzo caso, in cui la procedura non si perfeziona, in ipotesi di rilevanza penale la comunicazione dell’ufficio alla Procura non avrà la finalità di far vagliare l’operatività della causa di non punibilità ma varrà come vera e propria notitia criminis.

Il contraddittorio sarà cruciale. Inoltre le Entrate hanno implicitamente chiarito che è obbligatoria la sua celebrazione ove vi siano discordanze con le determinazioni del contribuente.

I «fascicoli» incompleti

L’attenzione sarà massima in tutti quei casi, e saranno frequenti, dove la documentazione sarà incompleta anche al 30 dicembre. Si ritiene tale termine non sia invalicabile e che al contribuente in buona fede non in grado di ricostruire tutto il quadro debba essere concessa la possibilità di integrazione pure dopo il 30 dicembre 2015.

La buona fede può essere documentata, ad esempio, esibendo lettere raccomandate, mail e diffide inviate agli istituti di credito esteri per l’ottenimento della documentazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA