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Riforme: il Senato approva con 180 sì. Testo alla Camera per ok…

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Riforme: il Senato approva con 180 sì. Testo alla Camera per ok definitivo

L'Aula di palazzo Madama ha approvato per l'ultima volta il Ddl riforme costituzionali con 180 si. I voti contrari sono 112, 1 solo astenuto. Essendo una riforma costituzionale, era richiesta la maggioranza assoluta dei voti, ovvero 161. Con il voto di oggi la maggioranza ha uno scarto a suo favore di 19 voti. La parola passa alla Camera per l'approvazione definitiva, atteso ad aprile.

Renzi: oggi anche l’impossibile diventa possibile
«Oggi è il giorno in cui ciò che sembrava impossibile diventa possibile: l'ultimo voto del Senato sulla riforma costituzionale #lavoltabuona» scrive Matteo Renzi, su twitter, subito dopo l'approvazione del ddl Boschi al Senato. Guardando al dettaglio del voto si è visto che la maggioranza che sostiene il governo Renzi non sarebbe riuscita da sola ad approvare il ddl Boschi per il quale era necessaria la maggioranza assoluta di 161 voti. Sfogliando i tabulati si legge infatti che hanno detto sì alla riforma anche 2 senatori di Fi (Bocca Bernabò e Riccardo Villari), 17 verdiniani e 3 esponenti tosiani di “Fare”. E se ai 180 sì raggiunti in Aula si tolgono 17 più 3 più 2 si arriva a 158. A questo si aggiunga il no al testo del Dem Walter Tocci.

I punti cardine della riforma
Il ddl riforme costituzionali supera l'ultimo miglio. Il voto di oggi è l'ultimo voto che l'Aula di palazzo Madama è chiamata ad esprimere sulle riforme, attese ad aprile alla Camera per l'ok definitivo. Dopodiché, la partita si sposterà fuori dal Parlamento, con una battaglia referendaria che sarà anche una campagna politica sul futuro del premier Matteo Renzi, come ha annunciato lui stesso. E non è un caso se proprio il presidente del Consiglio ha scelto di intervenire oggi in Aula a palazzo Madama per le repliche: «La storia si occuperà di questa giornata», ha dichiarato.

Finocchiaro, tocca a noi ora far vivere nuovo Senato
«Se la Camera la voterà e se il referendum confermerà» la riforma costituzionale, «toccherà a noi farlo vivere al meglio questo nuovo Senato. Dovrà essere il luogo in cui l'integrazione dei diversi luoghi, delle diverse realtà territoriali può trovare voce. Se così, allora saremo capaci di farlo vivere al meglio». Così la presidente dei senatori dem, Anna Finocchiaro, intervenendo in Aula durante le dichiarazioni di voto al ddl Boschi. La capogruppo del Pd ha ripercorso alcune tappe fondamentali che hanno portato al bicameralismo perfetto, dando voce alla perplessità di alcuni padri costituenti. Tra questi, Meuccio Ruini ma anche Dossetti. «Si introduceva un elemento di blocco, di farraginosità - ha sintetizzato Finocchiaro - evitando che la vittoria di una parte fosse vittoria compiuta». E nel dibattito che ha contraddistinto il percorso del ddl Boschi è tornata la tentazione, poi sconfitta, «di perpetuare la debolezza del sistema».

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL DDL BOSCHI

Fine del bicameralismo paritario
Camera dei deputati e Senato della Repubblica hanno composizione e funzioni diverse. La Camera, con 630 deputati, rappresenta la Nazione ed è l'unica titolare del rapporto di fiducia con il Governo. Ha funzione di indirizzo politico e di controllo sull'attività del Governo

Il nuovo Senato dei 100
Cento (74 consiglieri regionali, 21 sindaci e 5 componenti di nomina del presidente della Repubblica) saranno i senatori. I futuri senatori saranno scelti, in conformità alle decisioni assunte dagli elettori, dai consigli regionali per mezzo di una legge elettorale che dovrà essere varata entro 6 mesi dall'entrata in vigore della riforma costituzionale. Il termine decorrerà dopo che si sarà svolto il referendum confermativo. Le regioni avranno poi tre mesi (90 giorni) per adeguarsi. I cinque senatori scelti dal Colle dureranno in carica sette anni come il Capo dello Stato e non possono fare piu' di un mandato. Senatori a vita restano gli ex presidenti della Repubblica.

Durata del mandato e prerogative
La durata del mandato dei nuovi senatori e' pari a quella degli organi delle istituzioni del territorio in cui sono stati eletti. Conservano l'immunità parlamentare e non ricevono alcuna indennità parlamentare, mantengono invece quella che hanno in qualita' di sindaco o di consigliere regionale. Resta l'esercizio della funzione senza vincolo di mandato.

La formazione delle leggi
Le leggi di rango costituzionale, il referendum, la legge elettorale restano bicamerali, come anche i trattati con l'Unione europea. Le altre leggi sono esaminate e approvate dalla Camera dei deputati che le trasmette al Senato. Questo puo' disporne l'esame se, entro dieci giorni, lo richiede un terzo dei suoi componenti. Il Senato puo' anche, a maggioranza assoluta, entro 30 giorni successivi, proporre modifiche al testo. Su queste e' la Camera a pronunciarsi in via definitiva. Per bocciarle serve la maggioranza assoluta dei componenti

Arriva lo statuto delle opposizioni
Il regolamento della Camera dei deputati conterra' anche una disciplina dello statuto delle opposizioni.

Presidente della Repubblica
Per l'elezione del Colle il quorum necessario nelle prime tre votazioni è dei due terzi dei componenti l'assemblea. Dalla quarta votazione servono i tre quinti dell'assemblea. Dalla settima ai tre quinti dei votanti. Non sarà più il presidente del Senato a sostituire ad interim il Capo dello Stato. Toccherà al presidente della Camera.

Giudici costituzionali
I giudici della Corte Costituzionale che spetta al Parlamento nominare, 5 in tutto, saranno eletti separatamente da Senato e Camera: due li eleggerà il nuovo Senato, tre la Camera. Il quorum per essere eletti è dei due terzi dei componenti per i primi due scrutini, dal terzo basta la maggioranza dei tre quinti.

Titolo V
Non c’è più legislazione concorrente fra Stato e Regioni e si passa ad un redistribuzione delle materie di competenza statale e regionale. Si contempla una clausola di supremazia con la quale si prevede che, su proposta del Governo, una legge dello Stato possa intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva se lo richiede la tutela dell'interesse nazionale .

Leggi di iniziativa popolare
Per presentarle serve la raccolta di 150mila firme ( non più 50mila) ma si prevedono termini certi per la pronuncia della Camera

Referendum
In Costituzione entrano i referendum di indirizzo e propositivi ma le Camere dovranno appovare una legge per delinearne le modalità di attuazione

Stato di guerra
Sarà la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta, a deliberare lo stato di Guerra e la conseguente attribuzione di poteri al Governo

Abolizione del Cnel e delle province
Il ddl abroga l'articolo 99 della Costituzione con coseguente abolizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel). Eliminato anche il riferimento, in Costituzione, alle Province

Giudizio preventivo sulle leggi elettorali
La riforma dispone il giudizio preventivo di legittimità della Consulta sulla legge elettorale, prima della promulgazione, purchè vi sia un ricorso motivato presentato «entro dieci giorni» dall'approvazione della legge da «almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o un terzo dei componenti del Senato della Repubblica». La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni.

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