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Il ruolo chiave dei procuratori

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Il ruolo chiave dei procuratori

L’indagine penale nel mondo del calcio, denominata “Fuorigioco”, iniziata nel 2013 dal procuratore aggiunto Giovanni Melillo, che ha riguardato, in particolare, i trasferimenti dei calciatori professionisti tra le società di calcio di serie A e B, ha visto nella giornata di ieri, a seguito dell’attività di accertamento della GdF, l’emissione di avvisi di conclusione delle indagini preliminari da parte dei pm Stefano Capuano, Vincenzo Ranieri e Danilo De Simone coordinati dal procuratore aggiunto Vincenzo Piscitelli, a calciatori professionisti, procuratori degli atle ti e ai rappresentanti legali delle società di calcio.

La Procura napoletana ha ipotizzato, in particolare, un «meccanismo fraudolento architettato per sottrarre materiale imponibile alle casse dello Stato» nella compravendita dei calciatori mediante il quale i procuratori degli atleti, «provvedevano a fatturare in maniera fittizia alle sole società calcistiche le proprie prestazioni, simulando che l’opera intermediazione fosse resa nell’interesse esclusivo dei club, mentre di fatto venivano tutelati gli interessi degli atleti assistiti dagli agenti medesimi». I reati contestati negli avvisi sono stati nei confronti dei procuratori (articoli 81 del Codice penale e 8, del decreto legislativo 74/2000), vale a dire l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Più in dettaglio, il procuratore, in occasione della cessione da parte della società di calcio del contratto di prestazioni sportive del calciatore, al fine di consentire alla società l’evasione dell’Iva (attraverso la detrazione di quella indicata nella fattura dello stesso e al calciatore l’evasione dell’Irpef), emetteva una fattura relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti in quanto pur essendo il procuratore del calciatore, veniva stipulato una promessa di pagamento tra l’agente intermediario e la società di calcio con la quale quest’ultima si impegnava a pagare il procuratore per il tesseramento del calciatore, come se avesse operato nell'interesse del club.

Nei confronti dei legali rappresentanti delle società di calcio, i reati contestati sono stati, invece gli articoli 81 e 110 del Codice penale e 2 del decreto 74, vale a dire il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, in quanto indicavano nella dichiarazione ai fini Iva della società, elementi passivi fittizi indicati nelle fatture emesse dai procuratori. In ultimo, nei confronti dei calciatori professionisti, i reati contestati sono stati gli articoli 81 del Codice penale 5 o 4 lettera b) del decerto 74, vale a dire il reato di omessa o infedele dichiarazione, in quanto al fine di evadere le imposte, il calciatore non presentava la dichiarazione dei redditi oppure ometteva di dichiarare maggiori compensi ricevuti dalla società di calcio (cd. “fringe benefits”) per un ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi indicati in dichiarazione.

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