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8/10 Unioni civili/I diritti dei conviventi: la casa e l'impresa

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    l’analisi del ddl

    Unioni civili al voto: le novità in 10 punti

    8/10 Unioni civili/I diritti dei conviventi: la casa e l'impresa

    Se muore il convivente proprietario della casa di residenza comune, il convivente superstite ha diritto a restare nell'abitazione per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Se ci sono figli minori o disabili del convivente superstite, il periodo non è mai inferiore ai tre anni. Il diritto viene meno se il convivente superstite si sposa, contrae un'unione civile o una nuova convivenza di fatto. Se la casa è in affitto, il convivente superstite ha diritto a succedere al convivente deceduto nel contratto. Il Ddl estende infine anche alle coppie di fatto la facoltà di godere, a parità di condizione con altri nuclei familiari, di un titolo di preferenza per l'inserimento delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi popolari. Il Ddl aggiunge un nuovo articolo al Codice civile (l'articolo 230-ter alla sezione VI del capo VI del titolo VI del libro primo) secondo cui al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera nell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili e ai beni acquistati nonché agli incrementi dell'impresa commisurata al lavoro prestato. Il diritto non spetta se tra i conviventi esiste un rapporto di società o di lavoro subordinato.

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