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3/10 Unioni civili/I diritti successori

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    l’analisi del ddl

    Unioni civili al voto: le novità in 10 punti

    3/10 Unioni civili/I diritti successori

    L'articolo 4 del disegno di legge estende alle parti dell'unione civile le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di diritti successori dei coniugi. Si tratta delle disposizioni previste dal capo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del Codice civile. A favore del partner dell'unione civile, in caso di decesso dell'altro, è dunque riservata la metà del patrimonio dell'altro partner, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli. Sono inoltre riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Al partner superstite dell'unione spetta la pensione di reversibilità (quella del partner deceduto, se pensionato).

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