
6/10 Unioni civili/La convivenza di fatto
Il capo II del Ddl è riservato ai conviventi di fatto, definiti «persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile». Un emendamento del Pd propone però di eliminare il riferimento al legame affettivo di coppia e di modificare la definizione così: «Sono conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da comunione spirituale e materiale, non vincolate reciprocamente da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile». Per individuare l'inizio della convivenza stabile si fa riferimento alla famiglia anagrafica e ai certificati anagrafici secondo il regolamento anagrafico della popolazione residente, dunque al momento in cui si stabilisce un indirizzo comune di residenza. I conviventi hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario; in caso di malattia o di ricovero, hanno lo stesso diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali riservato ai coniugi e ai familiari; ogni convivente può designare l'altro come suo rappresentante in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere e in caso di morte per la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e il funerale.
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