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6/10 Convivenze di fatto/Definizione: stabili legami affettivi

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    Unioni civili, dalle pensioni di reversibilità alla coabitazione: le novità della legge

    6/10 Convivenze di fatto/Definizione: stabili legami affettivi

    La legge disciplina anche le convivenze di fatto. Per conviventi di fatto si intendono, senza riferimento al sesso, «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile». Per accertare l'esistenza della convivenza è necessario presentare agli uffici comunali una dichiarazione (prevista dalla lettera b, comma 1 dell'articolo 13 Dpr 223/1989): attraverso questa dichiarazione il cittadino “ufficializza” la costituzione di un nuovo nucleo familiare ed esce dal precedente (che può anche essere composto dalla singola persona). Non basta più perciò, come nella precedente versione, la residenza nella stessa casa.

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