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9/10 Convivenza di fatto/Stretta su mantenimento e alimenti

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    Unioni civili, dalle pensioni di reversibilità alla coabitazione: le novità della legge

    9/10 Convivenza di fatto/Stretta su mantenimento e alimenti

    Diventano più restrittive le disposizioni sull'obbligo al mantenimento e agli alimenti in caso di cessazione della convivenza di fatto. Nel testo originario il giudice stabiliva il diritto del convivente a ricevere dall'altro convivente quanto necessario al proprio mantenimento nel caso in cui il convivente separato non disponga di adeguati redditi propri (ex articolo 156 del codice civile ) nonché l’assegno alimentare se versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento (ex articolo 438 del codice civile). Il tutto “per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza”.

    Nell'ultima versione del maxiemendamento si parla solo di obbligo agli alimenti e non più al mantenimento. Il tutto sempre in base a una decisione del giudice, «per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza». Ma con un esplicito riferimento al comma 2 dell'articolo 438 del codice. Per cui l'assegno alimentare deve essere proporzionato al bisogno di chi lo domanda e alle condizioni economiche di chi deve pagarlo.

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