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1/10 Unioni civili/La definizione: specifica formazione sociale

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    Unioni civili, dalle pensioni di reversibilità alla coabitazione: le novità della legge

    1/10 Unioni civili/La definizione: specifica formazione sociale

    L'unione civile tra persone dello stesso sesso viene definita «specifica formazione sociale». Rispetto al testo iniziale viene messo nero su bianco il riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione che riguardano appunto le «formazioni sociali». Un passaggio fatto per rafforzare la distinzione tra unione civile e matrimonio disciplinato invece dagli articoli 29-30-31 della Costituzione. Perché si costituisca l'unione civile, gli interessati o le interessate, maggiorenni, devono dichiararla alla presenza di due testimoni presso l'ufficiale di stato civile, che deve provvedere a registrarla nell'archivio dello stato civile.

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