
5/6 Decreto banche / Pegno non possessorio
Con il pegno non possessorio si introduce una nuova forma di garanzia per la riscossione del credito adesso esclusa dal nostro ordinamento. Gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono costituire, attraverso contratto, il pegno per garantire i crediti relativi all'esercizio dell'attività d'impresa, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell'importo massimo garantito, concessi da banche o intermediari finanziari.
Il pegno non possessorio può essere costituito su beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa, con esclusione dei beni mobili registrati (è il caso dei veicoli, per esempio). Nella versione finale l'istituto dovrebbe escludere la possibilità di costituire la garanzia anche sulle quote societarie, comprese quelle delle società a responsabilità limitata; ipotesi che avrebbe comportato il rischio di una perdita del controllo da parte dell'imprenditore nel caso di mancato rispetto nei pagamenti al creditore.
Il contratto costitutivo, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto con indicazione del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione del bene dato in garanzia, del credito garantito e l'indicazione dell'importo massimo garantito.
Al verificarsi di un evento che determina l'escussione del pegno, il creditore può, tra l'altro, procedere:
- alla vendita dei beni oggetto del pegno trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del credito;
- alla escussione dei crediti oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita;
se previsto nel contratto di pegno, alla locazione del bene oggetto del pegno imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito fino a concorrenza della somma garantita.
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