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Politica

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DIRITTO DI ACCESSO. No a diffusione solo motivata
Il diritto a conoscere atti e informazioni della Pubblica amministrazione diventa la regola e la mancata diffusione dei provvedimenti è l'eccezione motivata dalla tutela di interessi precisi, dal segreto di Stato alla privacy passando per le tutele commerciali.

OBBLIGHI AUTOMATICI. Online tutti i pagamenti
Le Pa dovranno mettere online tutti i pagamenti effettuati, in forma puntuale e aggregata, e Stato, regioni ed enti locali dovranno pubblicare anche per i titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo i dati che oggi devono fornire per i politici, dalle indennità alla situazione patrimoniale.

I COSTI. Documenti in forma gratuita
Come regola generale, si prevede che le Pubbliche amministrazioni rilascino i documenti in forma gratuita, soprattutto quando l'invio è telematico, e possano chiedere ai richiedenti solo il rimborso del costo «effettivamente sostenuto e documentato» per la riproduzione del documento «su supporti materiali» .

LA DOMANDA. Tre uffici a cui rivolgersi
Chi vuole conoscere un'informazione ha tre uffici a cui rivolgersi: quello che ha materialmente i documenti, se lo conosce, oppure l'ufficio per le relazioni con il pubblico oppure una terza struttura, che però va indicata su Internet dall'ente interessato.

I TEMPI. Risposta in trenta giorni
L'arrivo dell'istanza fa scattare i 30 giorni entro i quali l'ufficio pubblico interpellato deve rispondere, fornendo i dati richiesti oppure motivando la decisione di tenerseli per sé. Ma i tempi possono allungarsi con un meccanismo piuttosto complicato per tutelare i «controinteressati».

LE OBIEZIONI. Tutela dei «controinteressati»
Ricevuta la domanda, l'ufficio pubblico può individuare i titolari di dati personali o commerciali che potrebbero essere danneggiati dalla pubblicazione.
I «controinteressati» hanno tempo 10 giorni per opporsi alla pubblicazione e la clessidra dei 30 giorni si blocca.

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