6/8 PATTO MARCIANO- Se c'è inadempimento l'immobile passa di mano
Il “patto marciano”, così come prevede il Dl votato ieri, si estende ai beni immobili, ma non alla residenza. È così introdotta una disciplina per il finanziamento alle imprese, garantito dal trasferimento di proprietà immobiliari o altri diritti reali immobiliari, e tuttavia soggetto a condizione.
In caso di inadempimento del debitore, il creditore può attivare la procedura per rivalersi sul diritto immobiliare posto a garanzia, notificando la volontà al debitore o al titolare del diritto reale immobiliare di avvalersi degli effetti del patto di trasferimento, chiedendo al presidente del tribunale del luogo dove si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima del diritto immobiliare reale oggetto del patto. Il trasferimento può avvenire anche quando il diritto reale immobiliare è sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione. Nel corso dell'esame in Commissione è stato inoltre precisato che ai fini del concorso tra i creditori, il patto a scopo di garanzia è equiparato all'ipoteca.
Per il configurarsi dell'inadempimento deve sussistere una delle seguenti condizioni:
il mancato pagamento si deve protrarre per oltre nove mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili;
il mancato pagamento si protrae per oltre nove mesi dalla scadenza di una sola rata, in caso di termini di scadenza delle rate superiori al periodo mensile;
il mancato pagamento si protrae per oltre nove mesi dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento, nel caso in cui non sia previsto il pagamento rateale.
EFFICACIA: MEDIA
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