2/8 CONCILIAZIONE - Per l'arbitrato dell'Anac mancano due decreti
Il passaggio in Senato del Dl 59/2016 non ha modificato la procedura per esperire il rito arbitrale già previsto dalla legge di Stabilità 2016 (commi da 857 a 860). Ma si precisa con chiarezza in diversi punti che una scelta esclude l'altra: chi decide di ricorrere all'arbitrato davanti ai collegi organizzati dall'Anac dovrà rinunciare per sempre alla strada dell'indennizzo forfettario. Vale ricordare che con il ricorso all'arbitrato si può puntare a un rimborso del 100% e non solo dell'80% come per gli indennizzi forfettari. Per l'assegnazione ufficiale della procedura arbitrale all'Anac presieduta da Raffaele Cantone si dovrà però attendere il Dpcm previsto dalla Stabilità, così come si dovrà attendere il Dm Economia e Giustizia per le procedure di accesso (dovevano essere adottati entro 90 giorni dal varo della Stabilità).
L'investitore che ricorre all'arbitrato dovrà poter dimostrare la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza fissati dal Testo unico della finanza nei servizi e nelle attività di investimento all'atto della sottoscrizione. L'accesso all'arbitrato gestito dall'Anac vale anche per chi ha acquistato i bond subordinati delle quattro banche entrate in risoluzione il 22 novembre scorso (Popolare Etruria, Banca Marche, Carife e CariChieti) dopo il 12 giugno 2014. I collegi arbitrali, almeno 8, che saranno messi in campo dalla Camera arbitrale dell'Anac, dovranno tra l'altro tenere conto di una serie di elementi tra i quali l'attribuzione, non giustificata da criteri oggettivi, da parte della banca agli strumenti finanziari di propria emissione, o emessi dal gruppo di appartenenza, di una classe di rischiosità o complessità inferiore rispetto a quella attribuita ad un analogo prodotto emesso da un soggetto terzo.
EFFICACIA: ALTA
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