5/8 CREDITI DI IMPRESA - Cessione degli asset, pronte le società di capitali
Con un emendamento approvato dalla commissione Finanze del Senato sono state riscritte le regole sulla cessione dei crediti di impresa. In particolare viene rivista la disciplina fissata dalla legge numero 52 del 21 febbraio 1991, intervenendo sull'ambito di applicazione delle norme che riguardano la vendita di crediti pecuniari verso corrispettivo, modificando una delle tre condizioni che devono concorrere per la sua applicazione, o le caratteristiche del cessionario.
Attualmente il cessionario deve essere una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e(articolo 25, comma 2, della legge 142/92) il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari.
Con la riscrittura dell'ultima parte della lettera c) in luogo di un soggetto costituito «in forma societaria» la cessione dei crediti d'impresa potrà essere svolta da un soggetto, costituito in forma di società di capitali, che svolge l'attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attività previste dal Tub.
È saltato all'ultimo giro di boa l'emendamento approvato in nottata dai senatori e che permetteva di cedere il credito d'imposta al 65% sui lavori di efficientamento energetico nei condomini (ecobonus) alle banche e non solo ai fornitori. Per la Ragioneria la misura contrasta con i criteri Eurostat e aumenta l'indebitamento per le casse dello Stato.
EFFICACIA: ALTA
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