4/8 DTA E CREDITI D'IMPOSTA - Dta, canone da pagare entro il 31 luglio 2016
Con il decreto il Governo pone le condizioni per superare i rilievi della Commissione europea sulla compatibilità delle trasformazioni in crediti d'imposta delle Dta – Deferred tax assets (imposte differite attive o attività per imposte anticipate) - con la disciplina degli aiuti di Stato. Dopo una lunga trattativa con Bruxelles il Governo ha dovuto prendere atto che la trasformazione in credito d'imposta delle Dta qualificate, se a queste non corrisponde un effettivo pagamento anticipato di imposte (cosiddetta Dta “di tipo 2”), sia subordinata al pagamento di un canone, per rendere la disciplina compatibile con la normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato.
Per questo il decreto prevede che le imprese che possono trasformare le Dta in crediti d'imposta (Dl 225/2010) possono scegliere, con riferimento alle attività per imposte anticipate non effettivamente versate, di mantenere l'applicazione della relativa disciplina con il versamento di un canone. Con le modifiche approvate da Palazzo Madama viene previsto che l'esercizio dell'opzione si considera effettuato al momento del primo versamento del canone. Il termine viene spostato dal 4 giugno al 31 luglio 2016 (per le somme dovute per l'esercizio 2015). Resta confermata la disciplina prevista per le imprese coinvolte in operazioni straordinarie.
L'opzione è irrevocabile e comporta l'obbligo del pagamento del canone annuo fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2029. Il canone è calcolato annualmente applicando l'aliquota dell'1,5% alla differenza tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate.
EFFICACIA: ALTA
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