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3/8 PEGNO NON POSSESSORIO - Creditore garantito ma il bene resta al debitore

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    Introdotta una nuova forma a tutela dei finanziamenti soprattutto finanziari. Si tratta di una garanzia del credito in cui il debitore - diversamente che nel pegno (possessorio) – non si spossessa del bene mobile che ne è oggetto; la mancata disponibilità del bene da parte del creditore garantito è compensata da adeguate forme di pubblicità che consistono nell'iscrizione della garanzia in un apposito registro informatizzato.

    Gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possano così garantire i crediti che gli vengono concessi per l'esercizio dell'impresa costituendo un pegno non possessorio. La Commissione ha precisato che attraverso il pegno non possessorio possono essere garantiti anche i crediti concessi a terzi. I crediti garantiti potranno essere presenti o futuri, determinati o determinabili, fatta salva la necessaria indicazione dell'ammontare massimo garantito.
    L'oggetto del pegno non possessorio è individuato nei beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa. Caso classico, i macchinari. La commissione in sede referente ha aggiunto che si può trattare anche di beni immateriali, per esempio i brevetti, o di crediti derivanti o inerenti all'esercizio dell'impresa. Sono espressamente esclusi i beni mobili registrati.

    Il debitore che costituisce il pegno non possessorio – salvo diversi accordi con il creditore - potrà continuare ad avere la disponibilità del bene mobile dato in pegno, utilizzandolo anche nell'esercizio della sua attività, senza tuttavia alterarne la destinazione economica.
    La riscossione del credito oggetto della garanzia può avvenire attraverso varie modalità, che vanno dalla vendita all'appropriazione, passando per l'escussione dei crediti.

    EFFICACIA: MEDIA

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