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Autotutela per evitare la lite

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Autotutela per evitare la lite

Una delle questioni che da sempre ha afflitto gli abbonati al canone Rai riguarda la particolare complessità di gestione del contenzioso che dovesse eventualmente insorgere con l’agenzia delle Entrate.

Fermo restando, infatti, che il canone di abbonamento radiotelevisivo è dovuto per il solo fatto di detenere o possedere un apparecchio televisivo, indipendentemente, quindi, dalla concreta fruizione del servizio, a dirimere eventuali contenziosi circa la sussistenza o meno del relativo obbligo di pagamento è chiamato ad intervenire il giudice tributario e non quello ordinario. Trattandosi di una imposta, infatti, la giurisdizione sulle questioni attinenti al canone è rimessa in capo alla magistratura tributaria in virtù di quanto disposto dall’articolo 2 del Dlgs 546/1992: alla stessa magistratura compete anche decidere in merito all’esatta individuazione del soggetto nei cui confronti deve essere promossa l’azione giudiziaria (sia esso la Rai o l’agenzia delle Entrate), nonché in merito alla regolarità della notifica delle cartelle esattoriali eventualmente emesse nei confronti del contribuente.

Posto che anche le nuove norme (legge 208/2015) sull’addebito del canone in bolletta non hanno mutato la sua natura di tributo, è del tutto plausibile ritenere che anche la giurisdizione sui relativi contenziosi continuerà a rimanere in capo ai giudici tributari, pur a fronte di una diversa dinamica conflittuale.

In effetti, con le nuove modalità di riscossione, in via automatica e presuntiva, attraverso le bollette della luce, accadrà molto di rado che l’agenzia delle Entrate si renda parte attiva per la riscossione di canoni non pagati, mentre sarà assai più frequente il caso in cui dovrà essere il cittadino ad assumere l’iniziativa per chiedere il riaccredito del canone indebitamente calcolato in bolletta.

Sul punto il Regolamento attuativo dell’articolo 1, comma 154, della legge 208/2015 (Dm 94/2016) stabilisce che il cliente che intenda chiedere il rimborso del canone ingiustamente addebitatogli dovrà rivolgersi all’agenzia delle Entrate - Sportello Sat, il quale Ufficio, una volta verificati i presupposti della richiesta, si interfaccerà con la società Acquirente Unico S.p.a. - cioè la società che fornisce e garantisce la fornitura elettrica alle famiglie e alle piccole imprese - per disporre l’eventuale riaccredito (sempre nella bolletta elettrica) delle somme dovute.

Tale procedura, che rappresenta, in sostanza, una forma di intervento “in autotutela” da parte dell’agenzia delle Entrate, può apparire abbastanza semplice ma, in realtà, nasconde diverse insidie, che potrebbero comunque rendere inevitabile il ricorso al giudice gributario: basti pensare, infatti, che le verifiche attuabili da parte dell’Agenzia sono comunque condizionate dall’effettivo e costante grado di aggiornamento della banca dati su cui opera Acquirente Unico Spa, quindi ogni eventuale ritardo o errore nell’inserimento dei dati degli utenti, da parte delle singole imprese di fornitura del servizio elettrico, potrebbe condurre ad addebiti del canone formalmente corretti ma sostanzialmente illegittimi, come già evidenziato a suo tempo anche dal ministero dello Sviluppo economico (parere del 27 aprile 2016). Le Entrate, però, hanno assicurato che useranno il più possibile la forma dell’autotutela per evitare contenziosi inutili.

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