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2/5 Il titolo V e i rapporti Stato-Regioni

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    I contenuti della riforma

    2/5 Il titolo V e i rapporti Stato-Regioni

    Sono eliminate le materie «concorrenti» tra Stato e Regioni. Ritornano allo Stato infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale; produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia; ordinamento delle professioni e della comunicazione; turismo; politiche attive del lavoro. Si precisa al tempo stesso quali funzioni saranno di competenza esclusiva delle Regioni.

    Viene introdotta infine la «clausola di supremazia»: su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva «quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell’interesse nazionale»

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