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1/5 L’iter legislativo

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    I contenuti della riforma

    1/5 L’iter legislativo

    A eccezione dei casi in cui sopravvive il bicameralismo perfetto, le leggi vengono approvate dalla Camera. Il Senato, entro 10 giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarle. Nei 30 giorni successivi il Senato può proporre modifiche, su cui però è la Camera a pronunciarsi in via definitiva a maggioranza relativa. La procedura rafforzata della maggioranza assoluta è prevista solo nei casi che riguardano l’applicazione della cosiddetta clausola di supremazia, quando cioè lo Stato avoca a sé uno o piu poteri di una Regione.

    Viene poi istituito il “voto a data certa” per quei provvedimenti che il governo ritiene essenziali per il suo programma (sono comunque escluse le leggi bicamerali, elettorali e la ratifica dei trattati internazionali). Il governo può chiedere che il provvedimento sia sottoposto a votazione entro 70 giorni

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