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Flat tax anche per i «piccoli»

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Flat tax anche per i «piccoli»

  • –Gian Paolo Ranocchi

Tassa piatta anche per le piccole imprese. Dopo alcuni tentativi andati a vuoto è in arrivo, infatti, l’Iri, un’imposta che colpirà il reddito prodotto dalle imprese Irpef (ditte individuali e società di persone) con la stessa aliquota prevista per i soggetti Ires.

Il meccanismo che governerà l’imposta sul reddito d’impresa (nuovo articolo 55-bis del Tuir) è sinteticamente il seguente. Il reddito prodotto dall’impresa che deve adottare la contabilità ordinaria (anche per opzione) non concorrerà più, ai fini Irpef, alla formazione del reddito complessivo del titolare ma sarà assoggettato ad una tassazione separata con la stessa aliquota prevista per le società di capitali. Specularmente le somme che l’imprenditore (o i soci della società di persone) preleverà dall’impresa come remunerazione del proprio contributo lavorativo, verranno tassate in capo allo stesso come reddito ordinario e quindi in base alla progressività del tributo personale. I prelievi, però, saranno deducibili dal reddito d’impresa. Si tratta di una rivoluzione rispetto al sistema attuale nell’ambito del quale il reddito fiscale delle imprese individuali e delle società di persone è sempre tassato in capo ai titolari, a prescindere dall’effettivo incasso. Nel regime Iri, infatti, non trova applicazione l’imputazione per trasparenza dei redditi in capo ai soci, prevista dall’articolo 5 del Tuir, dal che si deduce anche che l’Iri sarà a carico delle società di persone.

Il fatto che risultino deducibili dal reddito d’impresa le somme prelevate dall’imprenditore per la remunerazione del proprio lavoro è uno dei tratti salienti del nuovo regime. Stante il fatto che il reddito soggetto a Iri viene ad essere determinato secondo le regole ordinarie e quindi tenendo conto delle variazioni fiscali previste dal Tuir mentre la tassazione dei prelevamenti da parte dell’imprenditore avviene su base finanziaria, se ne dovrebbe dedurre che, ad esempio, i costi indeducibili impatteranno solo sulla tassa piatta. In quest’ambito, opportunamente, lo schema normativo regola la distribuzione delle riserve pregresse di utili successivamente all’ingresso nel regime Iri. Viene infatti garantita l’irrilevanza reddituale delle somme prelevate dall’imprenditore o dal socio a carico di riserve costituite da utili già tassati per trasparenza «fuori dal regime Iri», stabilendo inoltre, una presunzione per cui si considerano distribuite prima le riserve formate antecedentemente l’ingresso nel regime che, in quanto già tassate, se prelevate non scontano alcuna imposizione. Questo consentirà di pianificare i prelevamenti di liquidità potendo contare sulla non tassabilità degli accantonamenti di utili precedenti.

Inoltre viene previsto che le medesime regole dell’Iri si applicano anche alle Srl che fanno accesso al regime di trasparenza ex articolo 116 del Tuir. Nel processo di assimilazione delle imprese Irpef a quelle Ires le prime bozze delle norme circolate prevedono anche una modifica nell’ambito della determinazione della base di calcolo dell’Ace.

Le imprese che faranno accesso all’Iri, infatti, applicheranno l’Ace secondo il criterio che misura gli incrementi e decrementi di capitale proprio e non più in relazione allo stock patrimonio esistente alla chiusura dell’anno. Sul riporto delle perdite, invece, si deroga rispetto alle regole per i soggetti Ires.

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