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Sul contante (finora) uffici «separati»

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Le cassette di sicurezza

Sul contante (finora) uffici «separati»

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Il problema del contante è destinato a diventare il punto centrale e qualificante della nuova voluntary. Anche nella gestione della “fase uno” il contante è stato al centro di controversie di rilievo. Verificate spesso con riferimento ai prelievi in contanti nei conti correnti esteri, oggetto di dibattitto e acceso contraddittorio con gli uffici territoriali, tenuto conto del vuoto normativo e delle diverse interpretazioni a livello regionale. E questo spiega anche come si stia cercando una nuova soluzione alla gestione della partita sul contante, soprattutto sul fronte interno.

Nella prassi della voluntary, finora, si sono riscontrate due situazioni peculiari: la prima, prelievo di contante poi detenuto in cassetta di sicurezza all’estero; la seconda, prelievo di contante poi detenuto in una cassetta italiana.

Nel primo caso alcuni uffici, in uno spirito di collaborazione tra fisco e contribuente, hanno considerato tali prelievi imponibili come una rendita finanziaria all’estero sottoponendola alle sanzioni di monitoraggio e tassando e sanzionando la sola redditività finanziaria. Nel secondo caso, essendo le somme in Italia, si è considerata solo la redditività applicando una tassazione forfettaria. In tutti i casi, l’amministrazione ha comunque obbligato il contribuente al deposito delle attività presso un intermediario bancario.

Non sono mancati casi di riprese a tassazione totale del reddito, mentre qualche ufficio ha contestato la sanzione valutaria del trasporto di denaro superiore ai limiti consentiti. In questo caso al contribuente non rimangono che due possibilità per la parte tributaria: accettare l’invito e definire la procedura oppure impugnare l’invito innanzi alla commissione tributaria chiedendo l’annullamento dell’atto che ritiene illegittimo, con rischio di vanificare la procedura.

Situazione diversa, invece, per l’impugnazione della sanzione valutaria che non viene emessa dalle Entrate, ma per competenza dall’agenzia delle Dogane. Il verbale non è immediatamente esecutivo, ma segue la procedura prevista per le sanzioni amministrative. Quindi il contribuente ha diritto a presentare una memoria alla Ragioneria dello Stato territorialmente competente entro 30 giorni dalla notifica del verbale. La Ragioneria potrà entro 5 anni emettere un’ordinanza-ingiunzione che potrà essere impugnata davanti al tribunale territorialmente competente. La procedura segue il rito del lavoro e non si applicano le presunzioni tributarie. Ma questi contenziosi sarebbero da evitare perché generano incertezza.

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