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Rottamazione cartelle, rischio di dilazioni con costi alti

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Rottamazione cartelle, rischio di dilazioni con costi alti

Prende forma la disciplina della rottamazione delle cartelle. Rispetto alle prime versioni è possibile rilevare due elementi: un allargamento del raggio d’azione della sanatoria, seppure su basi facoltative, a tributi locali e multe stradali mentre peggiorano le regole sulle dilazioni.

Sotto il profilo della definizione dell’entità dello sconto, le ultime indicazioni confermano l’abbandono delle sanzioni e degli interessi di mora, mentre resta l’importo del tributo e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Devono poi essere pagate le somme dovute a titolo di aggio (6% o ppure 8% a seconda dell’anzianità del ruolo) e le spese delle procedure esecutive. Ne dovrebbe conseguire che in tutti i casi in cui l’importo a ruolo è rappresentato esclusivamente dalla sanzione la rottamazione si ottiene versando solo questi importi accessori.

Dal lato delle entrate ammesse alla definizione sembrano comprese le multe stradali. Dal lato delle entrate comunali e regionali, in ogni caso, correttamente la decisione in materia è rimessa all’ente. Il termine per deliberare (trenta giorni) è tuttavia troppo ristretto anche in ragione delle procedure da seguire (per i comuni la competenza dovrebbe essere consiliare).

In caso di dilazioni pendenti, la sanatoria opererebbe solo se si sono effettuati i pagamenti in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. Questo per evitare di premiare i debitori che, avvertita l’imminenza della disciplina agevolativa, hanno interrotto i versamenti. Se invece si tratta di una dilazione già decaduta al 1° ottobre, la rottamazione è comunque ammessa. Sono ammessi anche i ruoli in contenzioso, con il logico corollario che il perfezionamento della sanatoria determina l’estinzione del giudizio in corso, limitatamente alla parte definita. Ciò peraltro porrà il problema delle cartelle correlate ad avvisi di accertamento: la rottamazione delle prime non determinerebbe la caducazione integrale dei secondi. Le somme già versate a titolo di sanzioni e interessi di mora non sono né rimborsabili né compensabili e restano definitivamente acquisite all’Erario.

Sotto il profilo temporale, in base alle indicazioni disponibili, rientrano le somme affidate dal 2000 al 2015. Non si vede, però, perché non ricomprendere partite anche più vecchie, magari in contenzioso, per le quali potrebbe essere ancora maggiore l’interesse alla definizione. La presentazione dell’istanza comporta il blocco delle procedure cautelari, salvo quelle già perfezionate, ed esecutive, a meno che queste ultime non si stiano per concludere con esito favorevole per l’agente della riscossione.

In base alle indicazioni disponibili si deve registrare, però, un peggioramento sulle modalità di pagamento degli importi dovuti. In primo luogo, sotto il profilo della durata della dilazione, non si va oltre le tre rate trimestrali. In proposito, sarebbe molto meglio prevedere rateazioni per scaglioni di importi. È evidente che un conto è avere a ruolo 2.000 euro tutt’altro averne 200mila. Si tratta di un elemento chiave che potrebbe influenzare di molto il grado di adesione alla procedura. Non è più prevista, inoltre, la facoltà di estinguere l’obbligazione attraverso la compensazione con i crediti vantati per appalti e forniture, sulla scorta di quanto previsto nell’articolo 28 quater del Dpr 602/73. La decadenza si verifica con il tardivo o incompleto pagamento di una sola rata, anche per un solo giorno di ritardo senza più spazio per l’istituto del lieve inadempimento.

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