Italia

5/6 Ape social, ecco cosa cambia / Cumulo

  • Abbonati
  • Accedi
    APE SOCIAL

    Dalla rendita integrativa alla quattordicesima, ecco cosa cambia

    5/6 Ape social, ecco cosa cambia / Cumulo

    Somma di contributi anche per l’anticipata

    Si amplia il perimetro di azione del cumulo, che però resta a costo zero.
    Oggi il cumulo contributivo, introdotto dalla legge 228/2012, consiste nella facoltà di sommare tutti i periodi contributivi non coincidenti nelle diverse gestioni pensionistiche per conseguire un unico trattamento; questa operazione può essere realizzata per accedere alle pensioni per invalidi o superstiti o, ancora, alla pensione di vecchiaia solo se non si ha già maturato il requisito richiesto di 20 anni di contributi presso una delle gestioni pensionistiche da sommare. Il vantaggio del cumulo risiede nella sua non onerosità e nel mantenimento del metodo di calcolo di ogni gestione, senza il passaggio forzato al metodo contributivo.
    La legge di Bilancio prevede che con il cumulo si potrà accedere anche alla pensione anticipata, secondo i requisiti previsti dalla riforma Monti-Fornero. Le differenze rispetto a totalizzazione e ricongiunzione restano quasi immutate: la totalizzazione dei periodi contributivi coinvolge anche le Casse dei professionisti, ma a prezzo della conversione del calcolo al metodo contributivo, salvo il caso in cui il lavoratore abbia già maturato i requisiti presso una delle gestioni totalizzate. La totalizzazione rimane dunque più ‘efficace', ma spesso meno conveniente non solo sul versante del calcolo, ma anche dell’accesso effettivo a pensione (subordinato a finestre di 18 mesi per la vecchiaia e 21 per la pensione di anzianità).

    Conviverà con il nuovo cumulo anche la ricongiunzione (legge 29/1979) che rimarrà a pagamento, con una sostanziale differenza di effetto: i contributi ricongiunti migreranno in una sola gestione che erogherà un’unica pensione al raggiungimento dei requisiti previsti al suo interno. Se la ricongiunzione permette inoltre l’accesso a pensioni “derogatorie” (come usuranti e opzione donna), precluse al cumulo anche nella sua versione riformata, la stessa non opera però nei confronti della gestione separata Inps.
    Infine, viene confermata la possibilità di optare per il cumulo ritirando le domande di totalizzazione se non ancora perfezionate; nel caso invece di istanze già presentate di ricongiunzione, l’opzione per il cumulo sarà ancora possibile a condizione che non si sia concluso il pagamento dell’intero onere, con restituzione delle rate già versate.

    Ant. O.

    © Riproduzione riservata