
3/6 Ape social, ecco cosa cambia / Usuranti
Requisiti semplificati e addio alle finestre mobili
L’articolo 32 del disegno di legge di Bilancio 2017 modifica la normativa esistente per l’accesso alla pensione dei lavoratori occupati in mansioni usuranti, con l’obiettivo di migliorare e semplificare il quadro attuale.
Viene stabilito che rientrano in questa categoria coloro che sono stati addetti al lavoro notturno o particolarmente usurante (secondo quanto già previsto dal Dlgs 67/2011, vale a dire lavori in cave, gallerie o alte temperature, eccetera) per almeno 7 degli ultimi 10 anni di attività o per metà della propria vita lavorativa. Questo primo intervento è teso a scongiurare il divieto di accesso al beneficio che, a partire al 2018, sarebbe stato riservato soltanto a chi avesse svolto mansioni usuranti per almeno metà della propria vita lavorativa (requisito ora definitivamente alternativo alla maturazione dei 7 anni di lavoro usurante). Viene poi meno anche l’ulteriore obbligo di avere esercitato un’attività usurante nell’anno stesso di maturazione del requisito, eliminando il paradosso della perdita del beneficio in caso di destinazione a mansioni non usuranti nell’ultimo anno di servizio.
Passando al beneficio vero e proprio, va precisato che al momento attuale gli addetti a mansioni usuranti accedono già anticipatamente al trattamento pensionistico secondo un meccanismo, introdotto a seguito del Collegato lavoro nel 2010, il quale subordina il diritto a pensione alla maturazione della quota minima di 97,6. La quota deve essere raggiunta sommando gli anni di età anagrafica e anzianità contributiva, con un minimo di 35 anni di contributi e di 61 anni e 7 mesi di età. Pur preservando la quota, la riforma Monti-Fornero del 2011 ha mantenuto per gli usuranti le finestre mobili (abolite per la generalità dei lavoratori), che ritardano la percezione effettiva della pensione di 12 mesi (o 18 nel caso di contribuzione presso le gestioni dei lavoratori autonomi). Il requisito della quota 97,6 è inoltre attualmente sottoposto agli adeguamenti a speranza di vita che lo avrebbe ulteriormente incrementato ogni due anni.
La legge di Bilancio 2017 abroga il meccanismo delle finestre mobili rendendo possibile l’accesso a pensione nel mese successivo alla maturazione della quota; vengono inoltre neutralizzati, fino al 2026, gli incrementi della quota determinati dall’adeguamento speranza di vita.
Il risultato è uno sconto di almeno 12 o 18 mesi nel 2017 grazie alla “chiusura delle finestre”, destinato ad aumentare fino a ulteriori 14 mesi nel 2025-26 grazie alla sospensione dell’adeguamento alla speranza di vita. Si deve anche tenere conto che, grazie a un altro provvedimento della legge di Bilancio (si veda articolo a fianco), questi lavoratori potranno optare, in alternativa, per la pensione con 41 anni di contributi, sganciandosi da qualsiasi requisito anagrafico, nel caso in cui perfezionino anche il requisito dei “ precoci” (almeno 12 mesi di contribuzione prima del compimento di 19 anni di età). Per turnisti e notturnisti vengono confermate le quote 98,6 e 99,6, a seconda dei turni di lavoro svolti negli anni di servizio (aumentate di un’unità per gli autonomi).
Ant. O.
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