
6/8 L’elezione del Presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica (articoli 83, 85, 86, 87, 88) oggi viene eletto dal Parlamento riunito in seduta comune, insieme ai delegati regionali. Per le prime tre votazioni servono i due terzi dei voti dell'assemblea e dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta. Questo sistema verrebbe confermato in caso di vittoria del No. Se a vincere invece sarà il Sì, in futuro l'elezione del Capo dello Stato sarà compito del Parlamento riunito in seduta comune (non ci saranno delegati regionali, essendo il nuovo Senato rappresentanza delle stesse Regioni) e cambierà il meccanismo elettorale: dopo le prime tre votazioni per cui serviranno sempre i due terzi dei voti dell'assemblea, dal quarto scrutinio sarà richiesta la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea, e dal settimo la maggioranza dei tre quinti dei votanti.
Se passa la riforma, inoltre, la seconda carica dello Stato (che ha il potere di esercitare le funzioni del Presidente della Repubblica in ogni caso che egli non possa adempierle) diventerà il presidente della Camera e non più il presidente del Senato
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