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Il premio a chi vince non è più una certezza

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il commento

Il premio a chi vince non è più una certezza

I migliori maestri insegnano che non si commentano le sentenze senza averle lette. Tuttavia, la decisione della Corte costituzionale sul sistema elettorale della Camera merita una trasgressione. E ciò almeno per due motivi.
Il primo: la Corte, forse per la prima volta nella sua lunga storia, giudica incostituzionale una legge che non ha mai trovato concreta applicazione. Va oltre la decisione del 2014 sulla precedente legge elettorale, che comunque era stata utilizzata tre volte e aveva effettivamente prodotto nel 2013 una enorme distorsione tra voti e seggi, e fa divenire regola ciò che poteva essere inteso come eccezione per un caso eccezionale.

In qualche modo, la Corte finisce con il resuscitare per via giurisprudenziale una norma – il controllo preventivo sulla legittimità delle leggi elettorali – che era prevista dalla riforma costituzionale bocciata dal corpo elettorale lo scorso dicembre. Di qui, in attesa delle motivazioni, una prima domanda: questo giudizio “astratto”, che prescinde dall’applicazione effettiva della norma, è circoscritto alla legge elettorale o si potrebbe aprire un varco anche per questioni relative ad altri diritti?

Il secondo motivo di eccezionale interesse riguarda il merito: la Corte interviene, infatti, in modo penetrante nella discrezionalità del legislatore in materia elettorale, rigettando la questione di costituzionalità relativa alla previsione del premio di maggioranza al primo turno, ma accogliendo quelle relative al ballottaggio, forse la novità più significativa dell'Italicum. Ne deriva una normativa ben diversa da quella approvata due anni fa dal Parlamento: il premio a chi vince non è più una certezza, ma solo un’eventualità che, nell’attuale contesto politico, appare remota.

Inoltre, ma la decisione pare di minor portata, la Corte salva la possibilità di essere capolista in una pluralità di collegi, ma non la norma che consente al plurieletto di scegliere a sua discrezione il collegio d’elezione. In effetti, tale assoluta discrezionalità non pare coerente con la previsione del voto di preferenza per i candidati che seguono in lista.

“La Corte mostra un tendenziale sfavore per sistemi troppo artificialmente distorsivi e finisce indirettamente con il suggerire a un legislatore che non sia rassegnato a un ritorno alla proporzionale, la strada maestra di un sistema fondato sui collegi uninominali”

 

Tornando al cuore della sentenza, l’incostituzionalità del premio al ballottaggio, da quanto è dato capire la Corte ritiene necessaria una soglia minima di voti, al di sotto della quale una minoranza non può acquisire la maggioranza assoluta dei seggi. In altri termini, il voto del secondo turno non sana la mancanza di rappresentatività iniziale e il premio è ritenuto, in questo caso, eccessivamente distorsivo rispetto al principio di eguaglianza del voto previsto dall’articolo 48 della Costituzione.

In sintesi, vincere al ballottaggio non equivale a raggiungere il 40% al primo turno, forse perché il ballottaggio è inteso come una consultazione popolare di caratura inferiore e non uno strumento per dare ulteriore legittimazione democratica al partito che vince, come invece avviene per i sindaci.
E questo anche per il fatto che la garanzia di una chiara maggioranza alla Camera – che il ballottaggio assicurava – non è più sufficiente a garantire la governabilità, dal momento che la legge del Senato ha una impronta proporzionale. In altri termini, l’esito referendario di dicembre, che ha salvato il bicameralismo paritario, ha reso meno ragionevole il premio.

Dunque, la Corte mostra ancora una volta un tendenziale sfavore per sistemi troppo artificialmente distorsivi e in tal modo finisce indirettamente con il suggerire a un legislatore che non sia rassegnato a un ritorno alla proporzionale, la strada maestra di un sistema fondato sui collegi uninominali, come il “Mattarellum” da molti giustamente rimpianto.

Le leggi elettorali di Camera e Senato sono immediatamente applicabili, come ha precisato il comunicato della Corte, ma il Parlamento è ancora in tempo per percorrere altre vie rispetto a due sistemi frutto un po’ casuale dell’opera di un legislatore con uno sguardo breve e di una Corte che forse si è eccessivamente caricata dell’onere di supplire a tale miopia.

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