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Dossier L’allarme di Gratteri: «Dalla Brexit un assist per le mafie»

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Dossier | N. (none) articoli Le inchieste di Fiume di denaro

L’allarme di Gratteri: «Dalla Brexit un assist per le mafie»

Nicola Gratteri, 59 anni, di Gerace (Reggio Calabria), da un anno capo della Procura della Repubblica di Catanzaro e da ben 28 sotto scorta 24 ore al giorno, è il magistrato giusto per affrontare il tema della Brexit e dei profili che possono legarla a nuovi vantaggi per le mafie di ogni parte del mondo e per i riciclatori professionisti. Gratteri, infatti, seguendo le rotte del narcotraffico, come pochi è stato in grado di monitorare anche i flussi di denaro illecito, le sue tappe iniziali, quelle intermedie e quelle di destinazione finale. Anche per questo suo profilo è un punto di riferimento per le Procure di mezzo mondo, a partire da quelle americane e canadesi.

Gratteri, la Brexit sarà un'opportunità in più per le mafie e i riciclatori?
Da quello che emerge sotto vari punti di vista, compreso ciò che si rileva dalle indagini, la situazione è già piuttosto preoccupante e quindi già ampiamente favorevole alla criminalità organizzata. Nel gennaio 2013, nel corso di un dibattito organizzato da un noto think tank della City di Londra, alla presenza di autorevoli esponenti degli organi investigativi britannici e del mondo della finanza, un influente studioso e analista del sistema affermava come la reputazione della City non sia da mettersi in relazione in modo esclusivo ai fenomeni di criminalità economica e finanziaria, in quanto, seppur sotto un profilo puramente accademico, si potrebbe sostenere come la criminalità economica in realtà non costituisca, come invece da molti ritenuto, un costo rilevante per il Regno Unito. La stessa potrebbe essere considerata alla stregua di un trasferimento di risorse fra soggetti diversi a seguito del quale il Paese può trarre benefici in termini economici laddove le medesime risorse vengano trasferite, seppur a seguito di comportamenti illeciti, verso lo stesso Regno Unito. In sostanza non viene considerato prevalente l’aspetto criminoso delle attività presupposto della creazione dei proventi illeciti sull’aspetto dei benefici, in termini finanziari, conseguenti al trasferimento degli stessi capitali sulla piazza di Londra.

In pratica si può sostenere che il Regno Unito è già un porto franco per traffici illeciti...
In effetti da più parti e da tempo ormai, sono stati posti in luce quegli aspetti del sistema societario e finanziario britannico che hanno fatto si che il Regno Unito, e Londra in particolare, siano diventati una sorta di porto sicuro per gli investimenti dei capitali mafiosi e, altresì, un luogo dove trovare efficienti servizi per la realizzazione di complesse strutture societarie create al solo scopo di favorire il riciclaggio dei soldi sporchi. È infatti noto come il Regno Unito, le Dipendenze della Corona, i Territori d'Oltremare e altre giurisdizioni nel mondo (Cipro, Nuova Zelanda, Seychelles e Belize solo per citarne alcuni) siano luoghi dove prosperano una vasta serie di soggetti e di società di servizi che si adoperano al fine di costituire società schermo e di fornire alle stesse amministratori di facciata attraverso i quali agevolare la commissione di reati di natura finanziaria, fiscale e societaria. Ciò, nel caso specifico del Regno Unito, è da attribuire principalmente alle possibilità che vengono offerte dal diritto societario britannico, ripreso sostanzialmente anche in numerosi altri Paesi ex Commonwealth e dallo snello sistema burocratico collegato. Tale sistema giuridico-societario, l’estrema semplificazione delle pratiche burocratiche e il sempre alto livello di attrattività dell’economia britannica e della sua piazza finanziaria, così come risultano funzionali a calamitare gli investimenti stranieri appaiono essere elementi che rendono parimenti appetibile il contesto a coloro i quali intendono porre in essere articolate operazione di riciclaggio, schemi elusivi particolarmente aggressivi nonché evadere le tasse nei propri Paesi di residenza. In questo contesto favorevole prosperano i cosiddetti facilitatori ovvero coloro i quali si adoperano per la creazione di società schermo e la nomina di amministratori di facciata “nomine directors”.

Qualche esempio può agevolare la comprensione e non crediamo che le manchino gli spunti per descriverli.
Quella delle società di servizi alle imprese è un’industria fiorente in Gran Bretagna e nei Paesi ad essa collegati per ragioni politiche e storiche. Da alcuni anni a questa parte la crescente domanda di società schermo e di amministratori di facciata da parte di persone di tutto il mondo ha visto l’ingresso sulla piazza londinese, ma non solo, di professionisti di diverse nazionalità. Commercialisti e studi legali italiani come di altri Paesi europei hanno messo solide radici e, consentendo il superamento della barriera linguistica, offrono i loro servizi a una platea vasta e variegata di soggetti che intendono porre in essere reati di varia natura. Una semplice ricerca su Internet consente di accedere a un’ampia offerta in tal senso. La tipologia di servizi che tali “facilitatori” mettono a disposizione e le modalità con le quali gli stessi servizi vengono descritti e pubblicizzati, non lascia ampi margini di dubbio circa gli scopi ultimi.

PACCHETTO CHIAVI IN MANO
Esempio di ciò che offrono i professionisti nel Regno Unito per consentire l’apertura di società schermo

Quello degli amministratori di facciata e delle società schermo è divenuto nel corso del tempo un vero e proprio fenomeno. Alcuni soggetti risultano amministratori di centinaia di società contemporaneamente, tutte registrate al medesimo indirizzo che spesso non è altro che una casella postale.
Se si facesse una statistica di quante volte nel corso delle indagini svolte nei confronti della criminalità organizzata italiana sono emersi soggetti di questo tipo o comunque collegamenti con società fasulle costituite nel Regno Unito, allora potremmo avere una fotografia tanto nitida quanto preoccupante di questo fenomeno. Le mafie e i loro punti di contatto con la realtà londinese si muovono con così tanta disinvoltura in questo ambiente a loro favorevole che arrivano anche a prendersene gioco.

Prendere in giro l’ austero, compassato e severo Regno Unito non dovrebbe essere così facile.
Sul Registro delle società britanniche (una sorta di nostra banca dati camerale) si possono trovare anche dati di questo tipo:

LA FANTASIA AL POTERE
Esempio reale di registrazione presso il registro delle imprese britannico

Qualcuno ha dichiarato al Registro britannico che la società che svolge le funzioni, previste dal diritto britannico, di secretary per una società è una società italiana (inesistente in Italia) che si chiama Banda Bassotti company, che ha svolto tale incarico per un giorno, la cui sede è in via dei 40 ladroni nel Comune di Ali Babbà in Italia.

CREATIVITA’ SENZA LIMITI
Esempio reale di registrazione presso il registro delle imprese britannico

In un altro caso è stato rilevato che uno degli amministratori (italiano) di una società costituita a Londra era stato registrato come il signor Ladro di Galline. La società in questione nel 2010 presentava un capitale sociale di 90.000.000 di sterline interamente versato.

Certo sarebbe lecito domandarsi se siano previste forme e strumenti di controllo nel Regno Unito per impedire tale situazione.
La riservatezza e la segretezza, che permettono di risparmiare su imposte di successione e di bollo, su capital gains e trasferimenti di proprietà, e in qualche caso consentono di investire denaro di provenienza dubbia, si comprano in agenzie che di solito forniscono la società completa di un amministratore nominale (nominee director), cioè un residente nel paradiso fiscale che cede “in affitto” il suo nome e la sua firma, ma si impegna a fare solo quello che l’effettivo titolare gli dirà di fare, consegnandogli una lettera di dimissioni in bianco e una procura con la quale gli restituisce il controllo completo della società.
Com’è facile immaginare, l’attività di questi nominee director non richiede particolari energie e dedizione tanto che ognuno di loro, da solo, è in grado di “amministrare” anche un migliaio di società. Da più parti, anche dall’interno stesso delle istituzioni britanniche, vengono auspicate riforme al diritto societario che impediscano di nascondere la propria identità registrando come acquirenti le società anonime offshore al solo scopo di mascherare la proprietà effettiva. Tali riforme sono però ostacolate da quelle correnti di pensiero che temono l'introduzione di regolamenti che possano in qualche modo scoraggiare gli investimenti stranieri.

Beh, qualche passo in avanti si sarà pur fatto...
Il 26 marzo del 2015 la Gran Bretagna ha introdotto una legge finalizzata a limitare quanto precedentemente descritto mediante regole un po più severe.
Nonostante la normativa in questione costituisca certamente un passo avanti nella lotta all'evasione, all'elusione e al riciclaggio mediante l’imposizione di un più elevato livello di trasparenza - peraltro in linea con quanto previsto dalla IV Direttiva antiriciclaggio dell'Unione europea - non sembra essere affatto sufficiente. Se infatti per la maggior parte dei circa tre milioni di società a responsabilità limitata (limited) non sarà difficile adeguarsi alle nuove regole, in quanto la gran parte di esse sono strutturate in modo semplice e i possessori delle quote del capitale sociale coincidono già con le figure di controllo significativo, diverso è il discorso per quanto attiene a un numero altrettanto elevato di differenti soggetti giuridici. Si stima che vi siano oltre 410mila persone fisiche (amministratori e/o azionisti di facciata) che controllano indirettamente una quantità mostruosa in termini numerici di società, molte delle quali solo formalmente esistenti, prive di qualunque struttura aziendale e forse create per facilitare la commissione di illeciti. La legge ora entrata in vigore prevede che siano le stesse società, ovvero chi le amministra, a fornire i dati identificativi delle persone che ne esercitano il controllo. È presumibile che, pur a fronte di sanzioni penali, gli amministratori di facciata, sinora figure perfettamente legali e, in un numero indefinibile di casi, domiciliati in altri Paesi (principalmente del Commonwealth o nelle cosiddette Dipendenze della Corona e nei Territori d'Oltremare) non si attengano ai nuovi obblighi.
Inoltre la Legge Small business enterprise and employment non avrà effetto, in termini di trasparenza, allorquando la proprietà di una società britannica o parte di essa sia detenuta da società straniere, in particolare quelle registrate nei richiamati Territori d'Oltremare e nelle Dipendenze della Corona o da trusts.
Da ultimo si deve sottolineare anche la carenza della previsione di controlli di natura sistematica sulle dichiarazioni rese alla Companies house da parte dei soggetti obbligati. Ciò implica che la verifica dei nuovi adempimenti e l'irrogazione delle conseguenti sanzioni potrà avvenire solo a seguito di indagini amministrative o penali mirate sulla singola società o sui soggetti ad essa collegati.

Lo scenario che dipinge porta verso un orizzonte ancora più cupo...
Se il processo di uscita dall’Ue della Gran Bretagna comporterà un indebolimento della capacità di cooperazione giudiziaria e di polizia, degli strumenti di interscambio informativo in materia finanziaria e fiscale, allora quella che è già una situazione favorevole alle mafie si tramuterebbe in uno scenario davvero pericoloso. Le mafie, il terrorismo, il traffico di droga, il riciclaggio sono minacce transnazionali e in quanto tali richiedono una risposta coordinata. La Brexit potrebbe sicuramente rendere inutilizzabili tutta una serie di strumenti e di principi di riconoscimento giuridico che oggi sono alla base della cooperazione che, per quanto non facile, ha consentito di conseguire un buon numero di successi. Come già detto con la Brexit dovranno infatti essere rinegoziati e successivamente ratificati e implementati accordi bilaterali con l'Unione e gli Stati membri per non perdere, a esempio, il mandato di arresto europeo e tornare all'epoca dei lunghi e complicati processi estradizionali. Fuori dall'Ue Londra potrebbe non avere accesso a Europol o a Eurojust.
Insomma una perdita di capacità di risposta che unita allo spazio temporale necessario per le negoziazioni di nuovi accordi bilaterali costituirà un vantaggio enorme per la criminalità di ogni genere e matrice.

La ’ndrangheta è presente nella piazza finanziaria londinese e - in caso positivo - su quali alleanze criminali o di altro genere può contare?
Contrariamente a quanto spesso si legge in pubblicazioni anche di una certa importanza, è sempre stato, almeno fino a pochi anni fa, difficile rintracciare prove evidenti circa la presenza del crimine organizzato italiano nel Regno Unito. Nonostante ciò, come da più parti indicato, si dà per scontato che le organizzazioni criminali italiane abbiano infiltrato il tessuto economico britannico e, secondo quanto riferito dai più influenti ambienti giornalistici, accademici e intergovernativi, stanno sfruttando le possibilità offerte dal mercato del Regno Unito cosi come stanno traendo vantaggio dalle debolezze del medesimo sistema. Viene quindi da domandarsi come mai da un lato si dice che la presenza delle mafie sia massiccia e dall'altro per molti anni non si siano registrate inchieste da parte degli organi investigativi britannici. Si potrebbe dire che fino a quando la mafia non si palesa come nel caso di Duisburg in Germania la sua presenza non viene percepita. Va anche detto che certe economie che si basano molto sulla finanza e sul mercato dei capitali o che, per una serie di ragioni, attraggono enormi flussi finanziari da tutto il mondo, potrebbero aver sottostimato, per non dire tollerato o accettato, l'arrivo di capitali di dubbia provenienza e il ruolo svolto da certi faccendieri.
Nel corso degli ultimi anni le indagini condotte in Italia hanno fornito conferme alle descritte ipotesi mettendo in luce come la ’ndrangheta abbia individuato nel Regno Unito un terreno fertile per poter mettere a frutto e gestire i suoi immensi profitti. Nel 2012 a Londra venne tratto in arresto un commercialista milanese che, per conto della cosca Bellocco di Rosarno e mediante le società da lui stesso costituite nel Regno Unito, favoriva il riciclaggio di milioni di euro dell'organizzazione criminale.
Nel febbraio 2013 la Dda di Reggio Calabria colpì gli interessi della ‘ndrina Iamonte di Melito Porto Salvo. Le indagini svelarono i rapporti della cosca con esponenti politici a livello locale e non solo. Fra gli arrestati ne figurava uno che risultava avere una residenza a mezz'ora di metropolitana da Buckingham Palace.
Nel febbraio del 2015 si scoprì che un soggetto legato ai Nirta-Strangio aprì una società, del tutto fasulla, una di quelle che la Guardia di finanza definirebbe “cartiera” o “shell company”, al medesimo indirizzo londinese dove risultava falsamente risiedere la persona arrestata due anni prima e affiliata agli Iamonte.
Nell'ambito dell'operazione Buongustaio, condotta dalla Dda reggina con la Guardia di finanza, che negli ultimi due anni ha portato al sequestro di due tonnellate di cocaina purissima, è stata fatta luce sulla complessa organizzazione costruita dalla ‘ndrina di Natile di Careri. Fra gli altri è stata arrestata anche una donna brasiliana stabilmente residente nei pressi di Londra che aveva il compito di coordinare la raccolta dai clan del denaro destinato al pagamento delle forniture di cocaina. La donna si avvaleva di piccoli criminali di nazionalità inglese che, in qualità di corrieri, si recavano in Calabria a ritirare i contanti da portare a Londra. Da qui il denaro, sia attraverso alcune società britanniche che per mezzo di altri corrieri, finiva nella casse dei cartelli dei produttori.
Come detto in precedenza prima di queste indagini si poteva solo presumere che, come ad esempio in Germania, la ‘ndrangheta avesse gettato proprie basi o si fosse in qualche modo dotata di connessioni ad essa funzionali nel Regno Unito. Mancavano però evidenze processuali. Alla luce di tali risultanze le ipotesi lasciano il campo alle risultanze investigative.

Forse qualche collaborazione internazionale in più non guasterebbe...
Come in altri Paesi d'Europa non sono le autorità inquirenti britanniche a evidenziare la presenza di soggetti affiliati alle cosche o ad esse strumentali, bensì l'autorità Giudiziaria italiana. Ed è proprio per questo che la cooperazione giudiziaria e di polizia internazionale gioca un duplice fondamentale ruolo:
• attraverso la cooperazione si diffonde la conoscenza del fenomeno mafioso e si aiutano i Paesi stranieri a comprenderne i meccanismi;
• mediante un efficace utilizzo degli strumenti della cooperazione, sia in campo giudiziario che in materia di rapporti fra organi di polizia, si possono aggredire le organizzazioni criminali che per prime hanno sfruttato i nuovi canali e le nuove opportunità offerte dalla globalizzazione e da un mondo dove le distanze, nel commercio e nella finanza, sono sempre più ridotte.

Qual è allora il livello di collaborazione internazionale tra le autorità giudiziarie italiane, segnatamente le Dda e quelle inglesi?
Le difficoltà in tema di cooperazione giudiziaria fra l'Italia e il Regno Unito si riverberano direttamente sulle indagini che spesso mettono in luce sia gli interessi delle mafie nel Regno Unito e sia quegli individui che ne facilitano le operazioni di riciclaggio.
Queste criticità con il Regno Unito hanno talvolta reso molto difficile, rispetto a quanto avviene con altri Paesi anche extraeuropei, fornire un riscontro adeguato alle richieste informative degli inquirenti italiani.
Tali difficoltà sono certamente dovute alle differenze nei rispettivi ordinamenti penali (si pensi ad esempio alla non obbligatorietà dell'azione penale e al fatto che le priorità dell'azione investigativa sono imposte dall'esecutivo; si consideri, sempre a titolo di esempio, che le intercettazioni telefoniche non sono utilizzabili nel loro processo ma valgono solo a fini di intelligence), alla complessità delle nostre indagini, alla scarsa conoscenza del fenomeno mafioso, al carattere di transnazionalità dei crimini finanziari, alle marcate differenze di approccio da parte delle autorità britanniche e, non da ultimo, alla facilità di penetrazione del sistema societario e finanziario del Regno Unito. Esiste anche un fattore se vogliamo culturale ovvero la forte resistenza, da parte britannica, ad accettare qualunque forma di intervento esterno. Pensiamo alla posizione sempre contraria del Regno Unito alla figura del pubblico ministero europeo.

Forse anche in questo campo la Brexit non sarà così indolore...
Non possiamo ancora sapere cosa comporterà la Brexit per quanto attiene alla cooperazione giudiziaria e di polizia ma, certamente, rimettere in discussione un impianto normativo che già di per sé presenta grandi difficoltà attuative non fa presagire nulla di positivo.
Al di là di quelli che possono essere complessi discorsi di natura giuridica sono poi certi apparentemente insignificanti dettagli organizzativi del sistema che possono compromettere anni di faticose indagini e di sacrifici anche personali. Ad esempio:
• le rogatorie vengono esaminate da un ufficio dove un funzionario pubblico, non un magistrato si badi bene, ha il potere di rigettarle se per esempio nell'intestazione manca l'indirizzo della Procura della Repubblica;
• spesso le autorità britanniche (o per meglio dire sempre quei funzionari che sono addetti all'esame della richiesta di assistenza giudiziaria) lamentano la qualità delle traduzioni delle rogatorie e per tale ragione le rigettano o richiedono lunghe integrazioni. Ciò comporta dilazioni temporali e aggravi di costi quando non addirittura nocumento alle indagini;
• se le richieste di assistenza giudiziaria non rispettano lo “schema” privilegiato dalla prassi britannica, pur fornendo una completa ricostruzione dei fatti (responsabilità degli indagati, modus operandi, tipologia di reati, legame fra indagati) vengono rigettate o comunque vengono richieste all'autorità giudiziaria italiana ulteriori integrazioni e chiarimenti. Anche in questo caso le dilazioni temporali non possono che nuocere alla fase delle indagini preliminari e quindi all'impianto investigativo nel suo complesso. Le autorità britanniche hanno stabilito autonomamente che i chiarimenti, le integrazioni o quant'altro loro richiedono deve pervenire entro tre mesi altrimenti archiviano la pratica;
• se si richiede di conoscere elementi circa la localizzazione di un soggetto nel territorio britannico non si può accettare come risposta che tali elementi possono essere desunti dalla consultazione di un sito internet (ad esempio 192.com);
• il Regno Unito richiede obbligatoriamente che nelle rogatorie siano già indicati elementi quali l'identificazione di un indagato, informazioni relative ai conti correnti o alle proprietà mobiliari e immobiliari che si ricercano o dei quali si vuole conoscere la consistenza, il valore e la riconducibilità. Ciò ovviamente svilisce lo scopo della richiesta di assistenza giudiziaria la quale viene inoltrata proprio per raccogliere quegli elementi che solo l'Autorità straniera può fornire agli inquirenti italiani;
• Il principio di “proporzionalità”, cui strettamente si attengono i britannici nella loro valutazione di una richiesta, può essere di nocumento alle indagini condotte dagli inquirenti italiani;
• Le autorità britanniche incaricate di gestire la materia della cooperazione giudiziaria non possono imporre alle Forze di Polizia del loro Paese, una volta faticosamente accettata la richiesta di assistenza, di svolgere le attività necessarie agli inquirenti stranieri. Gli organi di Polizia mantengono la loro discrezionalità e agiscono in base alla scala di priorità loro attribuita dall'esecutivo in ragione delle loro realtà locale e nazionale. In pratica è come se una Corte d'appello si vedesse opporre un rifiuto da una forza di polizia italiana delegata all'esecuzione di quanto richiesto da una autorità giudiziaria straniera. Nel caso in cui invece gli accertamenti richiesti vengano svolti solo in modo parziale, non c'è un magistrato che verifica, controlla l'operato dell'organo investigativo prima che la risposta venga inoltrata alle autorità italiane;
• Il funzionario britannico distaccato presso Eurojust non svolge un ruolo analogo a quello dei suoi colleghi europei. E' una sorta di osservatore e pertanto, diversamente appunto da quanto fanno i magistrati italiani in quella sede, non si può adoperare per facilitare la cooperazione e superare, nel rispetto del diritto, le differenze e gli ostacoli.
Un ruolo fondamentale viene giocato dai nostri organi centrali di coordinamento delle Forze di Polizia, il Servizio centrale di cooperazione del ministero dell'Interno, la Dcsa, il II Reparto della Guardia di finanza. E' grazie ai loro sforzi che spesso si riesce a trovare un canale di contatto fra forze dell'ordine italiane e britanniche, canale tramite il quale poi si riesce a dare sfogo anche alla cooperazione giudiziaria.

Cosa si può fare per migliorare i rapporti sul fronte investigativo e dell'intelligence anche alla luce della Brexit?
Un corretto uso degli strumenti già esistenti sarebbe di per se efficace per contrastare la criminalità organizzata che opera ormai da molto tempo su basi transnazionali anche e soprattutto per far fruttare i proventi del traffico di droga e delle altre attività illecite.
La magistratura e le Forze di polizie Italiane credono da sempre nella cooperazione internazionale e l'Italia si è sempre impegnata molto sul fronte politico e ha sempre sostenuto importanti sforzi anche economici per contribuire a creare strutture di collaborazione e coordinamento.
Siamo però sempre molto critici nei nostri confronti e poco invece nei confronti degli altri. Ad esempio se nell'ambito di una indagine il pubblico ministero si affida alla polizia giudiziaria per acquisire tramite Interpol gli elementi informativi relativi alla struttura di una società britannica si dovrebbe, in caso di mancata o parziale risposta, far presente alle autorità del Regno Unito che non stanno ottemperando.
Cosa succederà con la Brexit è difficile da dire ma certamente se si dovrà passare attraverso una rinegoziazione degli accordi che permettono al Regno Unito di essere presente in organismi quali Europol o Eurojust allora saremo costretti a fare enormi passi indietro e rischieremo di perdere per un lungo periodo di tempo il confronto con la criminalità. Per non parlare di strumenti quali il mandato di arresto europeo.
Se è vero che sia convincimento comune il fatto che contrastare la criminalità organizzata sia importante e, pertanto, che creare le condizioni per una efficace cooperazione giudiziaria e di polizia sia fondamentale, allora occorrerebbe incontrarsi per spiegare quali sono le rispettive necessità e parimenti le rispettive difficoltà.
Ad ogni buon conto la partecipazione del Regno Unito, pur considerando la posizione peculiare di Londra all'interno dell'Unione grazie alla clausola del cosiddetto opt in e out, in taluni settori dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia europeo ha permesso un incremento del livello di cooperazione giudiziaria e dello scambio di informazioni fra polizie. Cosa accadrà in tema di riconoscimento delle sentenze, della possibilità di raccogliere prove, di estradizione non è solo un tema astrattamente politico in quanto tocca da vicino il lavoro svolto per il contrasto alle mafie.

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