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3/5 Francia. Doppia norma su difesa della persona e difesa del patrimonio

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    NOI E GLI ALTRI

    Arriva all'esame dell'aula di Montecitorio la riforma della legittima difesa: da dove parte l'Italia e gli altri «codici» europei

    Un provvedimento che cerca una soluzione di compromesso su un tema che divide profondamente la politica

    3/5 Francia. Doppia norma su difesa della persona e difesa del patrimonio

    Il codice penale francese prevede due norme sulla legittima difesa. La prima fissa la regola generale l’altra una sua eccezione.
    La non punibilità per legittima difesa viene ammessa a fronte di un attacco ingiustificato contro chi si difende o un’altra persona purché non vi sia sproporzione tra i mezzi impiegati e «la gravità dell’attacco». Inoltre non risponde penalmente chi per fermare un delitto contro un bene commette un atto di difesa diverso da un omicidio volontario sempre con il rispetto della proporzionalità rispetto alla gravità dell’infrazione. Il secondo articolo precisa che si presume sia ricorso alla legittima difesa chi ha agito: per respingere, di notte, l’ingresso con effrazione, violenza o inganno in un luogo abitato; per difendersi dagli autori di furto o saccheggio eseguiti con violenza

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