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Legittima difesa, le regole all’estero

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IL CONFRONTO

Legittima difesa, le regole all’estero

Si gioca sul confine sfumato della valutazione affidata ai magistrati il confronto in materia di legittima difesa tra i Paesi dell’Unione europea.

È in Francia (articoli 122-5 e 122-6 del Codice penale) la soluzione più vicina alla nostra: si prevede infatti che non risponde penalmente la persona che, a fronte di un attacco ingiustificato contro di sé o un’altra persona, compie, nello stesso momento, un atto imposto dalla necessità della legittima difesa per se stesso o un’altra persona, a condizione che non ci sia sproporzione tra i mezzi impiegati per la difesa e la gravità dell’attacco. Non risponde penalmente la persona che, per interrompere l’esecuzione di un crimine o di un delitto contro un bene, commette un atto di difesa, diverso da un omicidio volontario, quando questo atto è strettamente necessario allo scopo perseguito, fin quando i mezzi sono proporzionati alla gravità dell’infrazione.

In Germania la disciplina della legittima difesa è disciplinata ai paragrafi 32 e 33 del Codice penale. Secondo queste norme si definisce «legittima difesa» quella necessaria per respingere da sé o da altri un attacco presente. Non è punito chi eccede i limiti della difesa per turbamento, paura o panico. In base a tali norme, dunque, si richiede che l’aggressione sia presente e attuale; ciò significa che essa deve essere immediatamente imminente oppure che essa avvenga precisamente nel momento dell’atto di difesa o anche che essa può continuare nel tempo. Non si fa alcun riferimento alla proporzionalità fra difesa e offesa; d’altra parte, si prevede che non possa essere punito chi ha oltrepassato i confini della legittima difesa per turbamento, paura o panico.

Nel Regno Unito, da ultimo, la nozione di legittima difesa è stata delimitata nel 2012 (Legal Aid, Sentencing and Punishment of the Offenders Act), che ha incluso, negli elementi costitutivi della fattispecie della legittima difesa, l’esimente generalmente riconosciuta dalla giurisprudenza penale per i comportamenti posti in essere a difesa dei propri beni. D’altra parte, tra le circostanze da considerare per l’applicazione dell’esimente, la legge fa esplicito riferimento al comportamento dell’aggressore in relazione alla sua fuga o desistenza. Nel 2013 l’ultimo intervento, per inserire tra le finalità legittime di un uso anche non proporzionato della forza anche la difesa del proprio luogo di residenza dall’intrusione non autorizzata di terzi.

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