Economia

Dossier Serve un approccio multidisciplinare per portare a casa gli incentivi statali

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    Dossier | N. 15 articoliRapporto Impresa 4.0

    Serve un approccio multidisciplinare per portare a casa gli incentivi statali

    La legge di bilancio 2017 (L.232/2016) ha ampliato la possibile adozione di misure agevolative fiscali da parte di imprese che intendano effettuare investimenti in beni strumentali e in tecnologie innovative riconducibili alla quarta rivoluzione industriale, la cosiddetta industria 4.0. Si tratta della deduzione ai fini Ires e Irap di maggiori quote di ammortamenti (super ammortamenti e iper ammortamenti) sull’acquisto di beni strumentali e di beni immateriali nuovi. In particolare, la quota più elevata di tale agevolazione (incremento del 150% del costo ammortizzabile) si ha sui beni che oltre ad avere la caratteristica di essere strumentali e nuovi, siano anche funzionali alla trasformazione tecnologia e/o digitale delle imprese in industria 4.0, a cui si può aggiungere la deduzione del 140% del costo dei beni immateriali (alcuni software, sistemi It e attività di system integration) per i soggetti che beneficiano dell’iper ammortamento.

    L’obiettivo dell’incentivazione è favorire gli investimenti in nuove tecnologie per aumentare la competitività delle imprese italiane a livello mondiale. Il meccanismo di utilizzo dell’iper ammortamento, sebbene apparentemente semplice (e, peraltro, mutuato dall’altra agevolazione già in essere dallo scorso anno del super ammortamento) ha richiesto, tuttavia, un corposo intervento interpretativo da parte dell’Agenzia delle entrate e del ministero dello Sviluppo economico (Circolare n.4/E del 30/03/2017), per fugare i molteplici dubbi sollevati dagli operatori sulla sua concreta applicazione (sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo e temporale).

    Una delle insidie che questa nuova agevolazione tributaria sottende è la corretta comprensione delle caratteristiche che i beni devono avere, visto il richiamo a campi altamente tecnologici. La visione è che l’impresa debba porsi nell’ottica non solo di investire in beni tecnologicamente avanzati, ma attraverso l’Internet delle cose (IoT), anche abilitare l’innovazione organizzativa e di processo, facendo interagire in modo intelligente, integrato e interconnesso persone, oggetti e dispositivi presenti nell’ambiente produttivo. Cosicché se ad una prima lettura della disciplina le tecnologie abilitanti sembrano di facile individuazione, da un’analisi più approfondita ci si accorge che non è possibile adoperarsi con un “fai da te”, ma è richiesta una competenza altamente specialistica per stabilire se sussistano i requisiti tecnici dei beni oggetto dell’investimento.

    La stessa Agenzia delle Entrate ha dovuto fare uno sforzo esplicativo che va al di là dell’ordinario linguaggio fiscale ed utilizzare termini molto tecnici per indicare (senza spiegare) le caratteristiche dei beni che possono usufruire dell’iper ammortamento, ossia:
    - il controllo per mezzo di Cnc (Computer numerical control) e/o PLC (Programmable logic controller);
    - l’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
    - l’integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica;
    - l’interfaccia tra uomo e macchina semplice e intuitiva;
    - la rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza.

    A ciò si aggiungano ulteriori elementi da vagliare quali ad esempio i requisiti di interconnessione della macchina/impianto al sistema di gestione della produzione e/o alla rete di fornitura e la rappresentazione dei flussi di materiali e materie prime e semilavorati e informazioni che vanno a definire l’integrazione della macchina/impianto nel sistema produttivo dell’utilizzatore.

    Dimostrare la conformità di queste tecnologie richiede un’analisi tecnica di periti esperti o di enti certificatori accreditati, anche se tale supporto è richiesto per legge solo per i beni dal costo unitario di acquisizione superiore a 500mila euro. Mentre per i beni dal costo unitario di acquisizione inferiore o uguale a 500mila euro il legislatore sembra accontentarsi di una autodichiarazione resa dal legale rappresentante. Inoltre, per usufruire dell'agevolazione, è altrettanto importante considerare gli aspetti più prettamente fiscali (identificazione del costo fiscale, esame delle modalità di acquisto considerate valide, tempi di investimento, etc.) che, a loro volta, richiedono una competenza della disciplina tributaria.

    Si è dunque dell’avviso che per evitare di incorrere in possibili “trappole” occorre avere un approccio multidisciplinare, coinvolgendo le diverse figure di esperti capaci di valutare complessivamente la corretta applicazione dell’agevolazione.

    Gli autori sono partner e associate partner dello Studio associato (Kpmg)

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