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    Dossier | N. 54 articoliL’agenda del professionista

    Split payment, decreti ed elenchi guidano i fornitori nella «scissione»

    La nuova versione dello split payment, a un mese dalla sua entrata in vigore e dopo l’emanazione di due decreti ministeriali, esce dal rodaggio e impone a imprese e professionisti un radicale cambio di abitudini nei loro rapporti con: le pubbliche amministrazioni; le società controllate dalle autorità centrali e locali; le controllate a loro volta dalle società precedenti; le società quotate al Ftse Mib.

    Il meccanismo
    Lo split payment o «scissione dei pagamenti» è un sistema di riscossione che pone in capo al cessionario (invece che al cedente) l’obbligo di versare l’Iva all’Erario. In quanto mero sistema di riscossione, non determina (come invece avviene nelle ipotesi di reverse charge) lo spostamento del debito Iva dal cedente al cessionario, ma solo dell’obbligo di versamento dell’imposta. Il cedente rimane “giuridicamente” debitore, anche se il pagamento va effettuato dal cessionario.

    Il nuovo sistema ha particolare rilievo in termini di responsabilità: il cedente è sempre responsabile del regime Iva dell’operazione e della sua fatturazione, mentre il cessionario, almeno per quanto riguarda gli acquisti delle Pa nell’ambito istituzionale, è unicamente responsabile del versamento dell’imposta desumibile dalla fattura.

    I soggetti
    Fin dall’emanazione della nuova versione dello split payment con il decreto legge 50/2017, si è compreso che il problema più spinoso che si sarebbe posto era quello di delimitare in modo puntuale il perimetro soggettivo di operatività della norma. Sul punto, infatti, è intervenuto già più volte il ministero.
    In particolare, il legislatore ha previsto una particolare forma di limitazione della responsabilità del fornitore che, trovandosi in possesso di una dichiarazione dell’acquirente che attesta di essere soggetto alla disciplina, deve applicare lo split payment a prescindere da altri approfondimenti. Inoltre, il ministro dell’Economia, con i decreti del 27 giugno 2017 e del 13 luglio 2017, ha introdotto un rigido sistema di liste che consentono al fornitore una rapida forma di controllo nei confronti del proprio cessionario/committente.

    Le liste
    In attuazione di tali disposizioni, poi, il 26 luglio il dipartimento delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito quattro elenchi e alcune puntualizzazioni interpretative di particolare importanza, valevoli con riferimento al 2017. Gli elenchi riportano le informazioni di dettaglio di tutte le società controllate e quotate che sono sottoposte al particolare adempimento.

    Inoltre, per le pubbliche amministrazioni il dipartimento ha cercato di dare un’interpretazione al dettato regolamentare. Il Dm del 13 luglio 2017 ha previsto che lo split payment si applichi alle pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214 della legge 244/2007. Questa espressione non è ancora di per sé esaustiva. Proprio per questo lo stesso dipartimento ha specificato che i fornitori dovranno prendere in considerazione l’elenco Ipa (indice delle pubbliche amministrazioni) sul sito www.indicepa.gov.it.

    Nell’utilizzo dell’elenco sarà necessario, però, fare attenzione alle indicazioni diffuse con la circolare 1/DF/2015 che ripercorre in dettaglio le regole da seguire per individuare il limite dell’obbligo di fatturazione elettronica. Infatti, nell’indice Ipa possiamo trovare iscritti alcuni dei soggetti, anche per loro spontanea iniziativa, che non sono destinatari della fatturazione elettronica obbligatoria; fra questi, ad esempio, i gestori di servizi pubblici oppure le aziende speciali non costituite in forme societaria.

    Sicuramente il sistema delle liste, applicato per la prima volta per il 2017, dovrebbe diventare il meccanismo principale nei prossimi anni. Il Dm del 27 giugno 2017, integrato dal Dm 13 luglio 2017, ha previsto l’emanazione entro il 20 ottobre di ogni anno di una lista provvisoria, con possibilità di interazione diretta con i soggetti interessati nei 15 giorni successivi, la pubblicazione delle liste definitive entro il 15 novembre e l’entrata in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo.

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