Le nuove regole antiriciclaggio per i professionisti, in vigore dal 4 luglio con il Dlgs 90/2017, hanno confermato lo schema del Dlgs 231/2007, ma con cambi nelle modalità di adempimento degli obblighi. L’adeguata verifica della clientela andrà fatta prima del conferimento dell’incarico e, in ogni caso, entro 30 giorni dal suo conferimento. Ciò vale solo se c’è basso rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, altrimenti l’obbligo è immediato.
L’esenzione è estesa, colmando un vuoto importante, ai compiti di difesa giudiziale fino all’effettivo conferimento dell’incarico: il nuovo comma 4 dell’articolo 18 prevede che, fermi gli obblighi di identificazione, i professionisti, se esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o rappresentanza in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, anche con una convenzione di negoziazione assistita da avvocati ai sensi di legge (compresa la consulenza sull’eventualità di intentarlo o evitarlo), sono esonerati dall’obbligo di verifica d’identità del cliente e del titolare effettivo fino al conferimento dell’incarico.
Viene meno ogni riferimento al registro della clientela, ma con forti dubbi di opportunità: l’articolo 31 detta obblighi di conservazione di tutti i documenti, dati e informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e a consentire , previa richiesta, di ricostruire in ogni momento, in modo univoco, data di conferimento dell’incarico, dati caratteristici dell’adeguata verifica, importo, causale e mezzi di pagamento dell’operazione.
La novità più dirompente è nell’articolo 35 sulle segnalazioni di operazioni sospette, da attivarsi prima della stipula di atti negoziali. Nel concetto di operazione – prima riservato a movimentazioni e trasferimenti di mezzi di pagamento – rientrano i negozi giuridici a contenuto patrimoniale. Ciò consente di estendere l’innovazione ai liberi professionisti. Resta l’esonero da Sos (segnalazioni di operazioni sospette) nella fase di consulenza propedeutica all’instaurazione di giudizi in ogni stato e grado dei procedimenti, nonché dopo la loro conclusione.
Gli Ordini dovranno promuovere e controllare l’osservanza degli obblighi, formare e aggiornare i propri iscritti e ricevere da loro le segnalazioni di operazioni sospette, per inoltrarle all’Uif.
Depenalizzata una serie di fattispecie, come omessa identificazione e adeguata verifica, che sono però sono soggette al cumulo materiale in caso di violazioni «gravi, ripetute o sistematiche».
I criteri per riscontrare la sussistenza dei parametri legislativi che caratterizzano la violazione qualificata di cui all’articolo 58, comma 2 sono stati chiariti da una circolare del Mef del 6 luglio.
Per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto e sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all’epoca della violazione commessa, se più favorevole, compreso il pagamento in misura ridotta. Così, per le violazioni dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette commesse prima del 4 luglio, va stabilito quale sia la normativa più favorevole.
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