La procedura di collaborazione volontaria potrà essere attivata entro il prossimo 2 ottobre. Il Dpcm 28 luglio 2017 ha infatti concesso una proroga al 30 settembre, ma poiché si tratta di un sabato, la scadenza slitta a lunedì 2.
Restano però immutati i termini per eventuali integrazioni dell'istanza già presentata e per la produzione dei documenti e della relazione di accompagnamento. Pertanto tutti gli adempimenti dovranno essere eseguiti entro il 2 ottobre prossimo.
Tuttavia, nella pratica, la domanda di accesso dovrà essere presentata con congruo anticipo rispetto alla scadenza. La relazione e la documentazione integrativa, infatti, devono essere trasmesse (entro il 2 ottobre), a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo generato automaticamente nella ricevuta con cui l'agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta trasmissione della richiesta; inoltre il messaggio di posta deve contenere un file generato dal pacchetto di compilazione nel momento in cui è completato l'inserimento dei dati dell'istanza di accesso. Infine, il contribuente che decidesse di avvalersi dell'autoliquidazione, deve indicare, nel modello F24 con il quale effettua il pagamento della prima o unica rata (da fare sempre entro il 2 ottobre 2017), il codice atto e il codice ufficio riportati nella ricevuta di ricezione dell'istanza. La ricevuta di ricezione dell'istanza è quindi indispensabile per trasmettere la documentazione e la relazione di accompagnamento. Ma questa ricevuta è resa disponibile entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio della domanda all'agenzia delle Entrate, salvo cause di forza maggiore. È bene, quindi, anticipare il più possibile l'invio del file contenente la domanda di accesso, per prevenire imprevisti.
Non si sa quanto la proroga possa aiutare a raggiungere gli obiettivi sperati dal Governo (27mila adesioni contro le circa 12.300, presentate entro il 31 luglio; 1,6 miliardi di incassi, contro i 500 milioni corrispondenti alle istanze già presentate). Probabilmente oltre alla proroga sarebbero necessari interventi normativi, specie con riferimento alla cosiddetta “voluntary del contante e dei valori al portatore”.
L'articolo 5-octies, comma 3 del Dl 167/1990 contiene, in proposito condizioni molto cautelative (fra cui l'obbligo di deposito vincolato del contante e dei valori al portatore presso intermediari abilitati fino alla conclusione della procedura) che ostacolano anche l'emersione di attività derivanti da illeciti puramente fiscali per vari motivi.
Gli intermediari finanziari italiani (specie quelli più strutturati) incontrano difficoltà – a causa della rigidità delle procedure di compliance di cui si sono dotati – a ricevere in deposito vincolato il contante e i valori al portatore oggetto di emersione. Ci si chiede perché non si pensi ad utilizzare a questi fini strutture pubbliche dotate di specifica competenza o con un'organizzazione adeguata ad attività simili, quali possono essere la Banca d'Italia o il Fondo unico di giustizia, liberando così gli intermediari finanziari da responsabilità che non sono disponibili ad accollarsi.
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