La fase del pionierismo è ormai alle spalle e oggi si può sostenere che il trust fa stabilmente parte degli strumenti quotidiani di un buon numero di professionisti italiani. Perché, nonostante l’obbligato appoggio a una legge straniera (non essendovene ancora una italiana: si veda l’articolo sotto) l’utilizzo di questo istituto si sta ampliando? E, domanda subito successiva, non c’è il rischio che chi ricorre al trust tenti di eludere le leggi, soprattutto quelle fiscali?
Prima di tutto si può rispondere spiegando in sintesi che cosa è il trust: è la situazione giuridica che si verifica in ogni caso in cui un soggetto (settlor) trasferisce la proprietà di determinati suoi beni a un altro soggetto (rustee) affinché questi raggiunga un certo scopo – indicato dal disponente – mediante lo svolgimento di un’attività, giuridica o materiale, relativa ai beni affidatigli (immobili, partecipazioni, denaro, strumenti finanziari).
I casi concreti sono innumerevoli: per questo motivo, il trust è utile non solo per risolvere problemi personali o familiari, ma anche quelli d’impresa: ad esempio, anzitutto, per cercare di organizzare un efficiente passaggio generazionale dell’azienda o del patrimonio dell’imprenditore o per impedire che l’azienda di famiglia finisca sotto il controllo di un figlio non adatto o per gestire patti di sindacato, quelli istituiti a garanzia di pagamenti o di cauzioni oppure finalizzati a supportare il buon esito di procedure concorsuali e così via.
I casi «patologici»
Restano, è vero, i casi “patologici”: ad esempio, c’è chi ancora cerca di utilizzare il trust come un sofisticato escamotage per dribblare le regole ereditarie o per sfuggire ai creditori, il fisco in primis. Soprattutto nei casi di “posizionamento” del trust all’estero in stati a fiscalità privilegiata. Ma queste operazioni sono sempre più nel mirino del fisco e delle autorità di vigilanza e non vengono certo sponsorizzate da consulenti seri e professionali.
L’altra essenziale avvertenza è che, come già detto, il trust è fortemente caratterizzato dal fatto che il trustee diventa effettivo proprietario dei beni affidatigli dal disponente e deve attuare il programma che il disponente gli ha indicato. Da ciò deriva che non può aversi un trust se sono stabilite regole che permettano al disponente di smontare la struttura a suo piacimento oppure se egli conserva sui beni del trust un insieme di poteri tali da ridurre il trustee al ruolo di mero esecutore materiale o di prestanome.
Soggetti indipendenti
Anche la qualità del trustee non è irrilevante perché, se in alcuni casi è normale che sia uno stretto familiare del disponente o dei beneficiari, in molti casi la “tenuta” del trust è fortemente correlata all’indipendenza del trustee rispetto agli altri soggetti del trust e dal fatto che abbia caratteristiche di soggetto professionale, dotato di autonomia di giudizio. In altri termini, dalla non indipendenza del trustee o dalla invasività del disponente potrebbe derivare che è stato istituito non un trust ma un semplice rapporto di mandato: con la conseguenza che i beni del trust, seppur intestati al trustee, ancora in effetti appartengono al disponente.
© Riproduzione riservata