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Dossier Il prezzo non può essere l’unico criterio di scelta

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    Dossier | N. 54 articoliL’agenda del professionista

    Il prezzo non può essere l’unico criterio di scelta

    Il miglior modo per aggiudicare è quello che premia l’offerta economicamente più vantaggiosa (Oepv), garantendo concorrenza effettiva, criteri obiettivi, trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Il criterio Oepv deve garantire il miglior rapporto qualità e prezzo comparando il costo e l’efficacia della soluzione, tenendo presente il ciclo di vita del bene prodotto. Ciò si legge negli articoli 95 e 96 del decreto legislativo 50/2016 (Tu appalti); l’alternativa al criterio Oepv è la scelta dell’offerta che presenti il “minor prezzo”, che fa a meno dei punteggi, ed ha il solo limite dell’incongruità (cosiddetta “offerta anomala”). Il prezzo basso fuori mercato è infatti sintomo di scelte imprenditoriali sbagliate o di scarsa qualità del bene o servizio che si offre.

    I punteggi dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono predeterminati e possono variare a seconda della prevalenza che si dia alla qualità o al prezzo: i principi più recenti (dal maggio 2017) impongono di rispettare un preciso e ben determinato rapporto tra i punteggi attribuibili all’offerta tecnica e a quella economica. Con il Dlgs 56/2017 (correttivo appalti) è stata infatti introdotto, attraverso la modifica dell’articolo 95 , un tetto al 30% per il punteggio economico rispetto all’offerta tecnica.

    I punteggi possibili

    Allo stato è possibile prevedere un punteggio maggiore per l’offerta economica rispetto a quello riconosciuto all’offerta tecnica, ma solo se ciò non sia irragionevole o illogico (Consiglio di Stato 3802/2013, relativa ad un servizio di igiene ambientale e ad un’offerta economica che da sola, benché migliore, non poteva giustificare l’aggiudicazione dell’appalto). Sul tema, anche dopo le innovazioni dell’articolo 95, operative dal maggio 2017, continua ad applicarsi la linea guida guida Anac 2/2016.

    Una conferma del necessario equilibrio nel giudicare l’offerta negli aspetti tecnici ed economici, viene dal Consiglio di Stato (21 agosto 2017 n. 4044): una volta scelto il criterio, all’offerta economicamente più vantaggiosa occorre dare adeguato rilievo alla componente rappresentata dal prezzo, senza poter azzerare il rilievo dell’offerta economica nel contesto complessivo dei fattori idonei a determinare l’aggiudicazione.

    La gestione della gara

    Esaminando la gara per aggiudicare la gestione dell’aeroporto di Siena, i giudici hanno annullato la procedura perché, pur prevedendo il bando un’offerta tecnica ed economica con punteggi differenti, l’aggiudicazione era avvenuta attribuendo punteggi alla sola qualità dell’offerta tecnica, senza considerare il prezzo offerto. Secondo i giudici non basta stemperare l’offerta economica nella valutazione della gestione offerta, che garantisca l’operatività della struttura aeroportuale in sicurezza con una corretta strategia di gestione; occorre invece considerare anche il prezzo offerto da parte dell’aspirante concessionario dell’aeroporto. Si può aggiudicare al prezzo più basso solo per prestazioni “ben definite”, come quelle di servizi funebri, esaminate nella sentenza (Tar Lazio, n. 9249 del 7 agosto 2017 ).

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