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3/9 Ricerca / 2. Brevettabilità dei progetti no profit

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    Ddl Lorenzin approvato alla Camera, ecco l'omnibus sanitario dai trial alle nuove professioni

    Più attenzione alla medicina di genere e alla pediatria e garanzie su trasparenza e imparzialità delle sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano, con un maggiore coinvolgimento delle associazioni dei pazienti; brevettabilità dei risultati di ricerche non profit condotte in ambito pubblico come volano per partnership pubblico-privati; una riforma della farraginosa macchina dei comitati etici, ordini professionali più democratici; nuove professioni sanitarie - come gli osteopati e i chiropratici - e una cornice aperta per il riconoscimento di quelle in arrivo per la sanità del futuro. Sono solo alcune delle novità previste dal Ddl Lorenzin, un omnibus da quasi quattro anni in Parlamento, approvato ieri dalla Camera e ora pronto per il via libera del Senato nella prima finestra utile per il voto, che non dovrebbe trovare ostacoli, alla luce del lungo lavoro di concertazione condotto in commissione Affari sociali dal presidente e relatore del provvedimento Mario Marazziti (Des-Cd). Il disegno di legge Lorenzin prevede quindi un'ampia delega al Governo su trial, riordino delle professioni sanitarie e dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Ma non solo. Sono introdotti anche nuovi ordini professionali come quello degli infermieri e dei biologi, delle ostetriche e dei tecnici sanitari di radiologia medica.

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    Con riferimento ai contratti per le sperimentazioni, sono previsti meccanismi di compensazione o di partecipazione agli eventuali utili derivanti dalla commercializzazione dei risultati delle ricerche o delle sperimentazioni effettuate in centri pubblici di ricerca, attraverso l'individuazione di apposite percentuali e delle modalità di assegnazione delle stesse, da riconoscersi per la parte prevalente ai medesimi centri di ricerca e per la restante parte ai fondi per la ricerca gestiti dal Ministero della salute, laddove non sia prevista, nei predetti contratti, una diversa modalità di remunerazione o di compensazione.

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