Chi compra da concessionari o salonisti un veicolo usato vecchio a un prezzo molto basso non può aspettarsi una garanzia legale estesa come sull’usato “normale”. Neanche se c’erano una garanzia convenzionale e una dichiarazione di conformità, perché quest’ultima descrive un mezzo fortemente usurato. Lo afferma il Tribunale di Bologna (sentenza 1513/2017). Pare scontato, per chi conosce la garanzia sui beni di consumo. Ma essa, nel complicato campo dell’auto (soprattutto nell’usato, cui la garanzia è stata esplicitamente estesa dalla Ue), è ancora fonte di incertezze. Così può far notizia anche un’altra sentenza apparentemente scontata come quella della Cassazione (la n. 24607/2017) che ha escluso la risarcibilità del danno da vacanza rovinata per guasti durante le ferie.
Sull’usato le incertezze sono inevitabili: il concetto di conformità contenuto nella direttiva diventa fin troppo elastico, perché affidabilità, funzionalità e prestazioni di un veicolo usato variano più che per altri beni in funzione sia dalle caratteristiche di fabbrica sia di come è stata eseguita la manutenzione fino alla rivendita.
Tra questi parametri, richiamando la sentenza 8285/2017 della Cassazione che dà peso all’usura «concreta che scaturisce dalle reali vicende» del bene, il Tribunale di Bologna ha di fatto incluso la vita utile dei sistemi di bordo, dando ragione al venditore dopo il ricorso dell’acquirente di un furgone con oltre 14 anni di anzianità, pagato 4mila euro, corredato da una dichiarazione di conformità e garanzia di una società terza per conto del venditore. Riscontrati dopo sei mesi dall’acquisto gravi difetti strutturali e l’assenza di antifurto immobilizer (che dovrebbe essere di serie), l’acquirente invocava il risarcimento del danno e la restituzione del prezzo.
I giudici hanno osservato che non vi è prova di volontario occultamento dei difetti da parte del venditore: non bastano preventivi e fatture di riparazione, occorrerebbe anche una perizia di parte. E, soprattutto, la dichiarazione di conformità descriveva bene il reale stato d’uso del mezzo, con tanto di avvertenza che per superare la prossima revisione obbligatoria ci sarebbero volute costose riparazioni. Ciò fa perdere importanza all’assenza dell’immobilizer, che si sarebbe dovuto trovare in una centraline al limite della sua vita utile.
Nel caso della vacanza rovinata dal fermo veicolo, l’oggetto era invece l’acquisto di una vettura usata da una concessionaria ufficiale, con un patto aggiuntivo col quale la casa automobilistica si obbligava a fornire un mezzo sostitutivo in caso di guasto. Durante le ferie, l’acquirente restava invece appiedato. Di qui il ricorso al giudice di pace, che ha riconosciuto parte del danno patrimoniale richiesto ma non i danni non patrimoniali per le vacanze rovinate. La Cassazione ha confermato, non solo perché l’acquirente non ha provato tutti i danni patrimoniali (non aveva indicato nemmeno la distanza dal mare della località in cui era in ferie), ma anche perché il danno da vacanza rovinata è riconoscibile per legge (articolo 47 del Codice del consumo) solo per disservizi dell’operatore da cui si è acquistato un pacchetto turistico.
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