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Adeguamento degli statuti entro gennaio 2019

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L'Analisi|I soggetti già esistenti

Adeguamento degli statuti entro gennaio 2019

Gli enti già costituiti al 3 agosto 2017 - data di entrata in vigore del Codice del terzo settore (Cts) - avranno a tempo sostanzialmente fino agli ultimi giorni di gennaio 2019 (ossia 18 mesi) per adeguare i propri statuti e, pertanto, fino a quel momento le Regioni non potranno rigettare le domande di iscrizione nell’istituendo registro nazionale. È un’altra delle precisazioni contenute nella circolare del ministero del Lavoro.

Tali adeguamenti, anche se non specificato nel documento di prassi, non dovrebbero tuttavia interessare i diversi requisiti previsti al momento della costituzione iniziale dell’ente, come, ad esempio, il numero minimo di persone fisiche (sette) e la forma giuridica richieste dal nuovo codice.

Questi requisiti dovranno, invece, essere presenti fin dal momento iniziale di costituzione dell’ente, se avvenuta dopo il 3 agosto 2017. In tal caso eventuali difformità rispetto alle indicazioni del Codice del terzo settore non potranno essere sanate con successive modifiche statutarie.

Resterà, invece, facoltativo l’obbligo di adozione del bilancio sociale da parte degli enti di maggiori dimensioni in attesa delle linee guida previste all’articolo 14 del Codice del terzo settore. Gli obblighi di pubblicazione su internet degli emolumenti corrisposti al proprio interno dagli enti con entrate superiori a 100mila euro annui scatteranno, invece, a partire dal 1° gennaio 2019 con riguardo all’esercizio 2018.

La circolare chiarisce che non saranno suscettibili di applicazione immediata le norme del riconducibili all’operatività del registro. In assenza di quest’ultimo, ad esempio, non potrà essere utilizzata la procedura semplificata per l’acquisizione della personalità giuridica (articolo 22 del Codice) e non troverà applicazione l’obbligo di depositare i bilanci e gli altri documenti indicati dall’articolo 48 del Codice stesso.

Sull’uso degli acronimi Aps (associazioni di promozione sociale) e Odv (organizzazioni di volontariato) il ministero del Lavoro precisa che potranno essere utilizzati dagli enti iscritti nei rispettivi registri, mentre la qualifica giuridica di Ets (enti del terzo settore) non potrà essere utilizzata almeno fino alla istituzione del Registro unico. Questo nell’ottica di non ingenerare un affidamento illegittimo nei confronti di terzi. Si pensi ai maggiori vantaggi fiscali previsti per erogazioni liberali a favore di enti che si qualificano come Ets.

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