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Domande & risposte sul no profit

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Attualità

Domande & risposte sul no profit

(Marka)
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Gli attuali enti no profit sono tenuti a redigere il bilancio d’esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale anche in assenza della relativa modulistica e linee guida, nonché del Registro unico presso il quale depositare questi documenti?
Sì. Per quanto riguarda il bilancio d’esercizio - nella situazione prospettata nel quesito - non sarà soggetto né al deposito né a forme prestabilite. In merito al bilancio sociale, gli enti possono valutare se predisporlo anche in assenza delle relative linee guida e del Registro unico.

Gli enti con entrate superiori a 100mila euro annui sono tenuti a pubblicare su internet gli emolumenti attribuiti ad amministratori, componenti degli organi di controllo, dirigenti ed associati. L’obbligo vale anche per il 2017?
No, perché l’obbligo in questione (previsto dall’articolo 14, comma 2, del Codice del terzo settore) si riferisce alla pubblicazione degli emolumenti con cadenza annuale. Per questo motivo, la circolare del ministero del Lavoro spiega che l’adempimento decorrerà dal 1° gennaio 2019 con riguardo ai fatti gestionali
del 2018.

Nel periodo transitorio, le organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale possono avvalersi dei rispettivi acronimi (Odv ed Aps) e qualificarsi come enti del terzo settore (Ets)?
Sì, potranno avvalersi degli acronimi Odv e Aps, riservati a queste tipologie di enti, grazie all’iscrizione negli appositi registri speciali e, a regime, presso le sezioni dedicate nel Registro unico. L’impiego dell’acronimo Ets è subordinato all’istituzione del Registro unico e all’iscrizione al suo interno.

È possibile, allo stato attuale, costituire un’organizzazione di volontariato in base ai requisiti previsti dalla legge 266/1991, adeguandosi alle prescrizioni del Codice del terzo settore entro fine gennaio 2019?
No, la possibilità adeguarsi al Codice del terzo settore nel periodo transitorio (con modalità semplificate) o in seguito (con procedura ordinaria) è riservata ai soggetti che esistevano prima dell’entrata in vigore del Codice. Le organizzazioni di volontariato costituite dopo questa data devono rispettare fin dall’inizio le prescrizioni del Codice del terzo settore, salvo iscriversi al Registro unico in qualità di altri enti del terzo settore.

Il Codice del terzo settore prevede un procedimento semplificato per l’acquisto della personalità giuridica. Questa procedura è immediatamente operativa?
No poiché il nuovo procedimento semplificato è vincolato all’operatività del Registro unico nazionale. Nella fase transitoria, la personalità giuridica potrà essere acquisita attraverso le regole fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 361/2000. Tuttavia, le soglie indicate dell’articolo 22, comma 4. del Codice del terzo settore possono costituire un parametro interpretativo per stabilire la consistenza del patrimonio minimo (15mila euro per le associazioni e 30mila euro per le fondazioni).

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